ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 37.

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2016)

 

Attuazione della Decisione quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'Ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro n. 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'Ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e del giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decisione una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:

1) una autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;

2) una Autorità diversa dall'Autorità giudiziaria, che si è pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'Autorità giudiziaria penale;

3) una Autorità diversa dall'Autorità giudiziaria, che si è pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purchè alla persona interessata sia stata data la possibilità di fare ricorso all'Autorità giudiziaria;

4) una Autorità giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);

b) sanzione pecuniaria l'obbligo di pagare:

1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;

2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;

3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;

4) una somma di denaro per la quale vi è condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.

c) Stato della decisione lo Stato in cui è emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);

d) Stato di esecuzione lo Stato al quale è trasmessa una decisione a fini di esecuzione.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti per le finalità di cui al presente decreto sono il Ministero della Giustizia e l'Autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.

CAPO II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4.

Competenza

1. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'Autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.

Art. 5.

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'Autorità competente dello Stato di esecuzione è disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie è divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.

2. Il Pubblico Ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.

3. Se è ignota l'Autorità competente dello Stato di esecuzione, l'Autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 6.

Trasmissione all'estero

1. Il provvedimento è inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'Autorità competente dello Stato di esecuzione.

2. Se sono competenti le autorità di più Stati, la decisione è trasmessa all'Autorità di un solo Stato di esecuzione per volta.

Art. 7.

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'Autorità competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al Pubblico Ministero che ha disposto la trasmissione, l'Autorità italiana non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.

2. L'autorità italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:

a) l'Autorità competente dello Stato di esecuzione dà notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;

b) l'Autorità competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamentali o dei princìpi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;

c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.

3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il Pubblico Ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne dà comunicazione all'autorità competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.

CAPO III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 8.

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della Giustizia, all'Autorità competente dello Stato di decisione.

Art. 9.

Condizioni per il riconoscimento

1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;

b) il fatto per cui è stata emessa la decisione è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 10.

Ambito di applicazione

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio;

nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;

oo) contrabbando di merci;

pp) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;

qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;

rr) danneggiamento;

ss) furto;

tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del Titolo VI del trattato UE.

2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 11.

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il Procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.

2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformità rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in Camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del Codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta è emessa entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di 30 giorni.

4. Quando è pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al Procuratore generale per l'esecuzione.

5. Contro la decisione della Corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di 30 giorni.

7. La decisione divenuta irrevocabile è immediatamente trasmessa alle Autorità competenti dello Stato di emissione.

8. Se il riconoscimento è negato perchè la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della Giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'Autorità competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Art. 12.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:

a) se mancano una o più delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;

b) se il certificato allegato al presente decreto è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;

c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;

d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;

e) se, per i fatti per i quali è stato chiesto il riconoscimento, si è già verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;

f) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'Ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

g) se la sanzione è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;

h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'Ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;

i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:

1) in caso di procedura scritta, non è stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,

2) non è comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:

2.1) che, a tempo debito, è stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero

2.3) che, informata del procedimento e della possibilità di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero

2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

2.5) se la sanzione pecuniaria applicata è inferiore a € 70 o all'equivalente di tale importo.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.

Art. 13.

Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia e grazia.

2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi è giurisdizione dello Stato italiano, può decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione è stata applicata.

4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato della decisione. Le Parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.

5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, è possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entità della sanzione alternativa è determinata secondo la legislazione italiana, ma non può superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.

6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'Autorità competente dello Stato della decisione.

Art. 14.

Cessazione dell'esecuzione

1. L'Autorità giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi.

Art. 15.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

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