ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 38.

(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2016)

 

Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

EMANA

...omissis...

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'Ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i princìpi dell'Ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) decisione quadro: la Decisione quadro numero 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;

b) sentenza: una decisione definitiva emessa da un Organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della libertà personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;

c) sospensione condizionale della pena: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale, la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni;

d) condanna condizionale: una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o più obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale;

e) sanzione sostitutiva: una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;

f) liberazione condizionale: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni;

g) misure di sospensione condizionale: gli obblighi e le prescrizioni imposti da un'Autorità nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;

h) Stato di emissione: lo Stato membro in cui viene emessa una sentenza o una decisione di liberazione condizionale;

i) Stato di esecuzione: lo Stato membro al quale è trasmessa la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.

Art. 3.

Autorità competenti

1. Le Autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della Giustizia e l'Autorità giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.

2. Il Ministero della Giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonchè della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della Giustizia cura, altresì, la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'Autorità giudiziaria competente.

3. Nei limiti indicati dal presente decreto, è consentita la corrispondenza diretta tra le Autorità giudiziarie. In tale caso, l'Autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della Giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.

Art. 4.

Obblighi e prescrizioni impartiti

con la sospensione condizionale della pena,

le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale

1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:

a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'Autorità indicata nel provvedimento impositivo;

b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;

c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;

d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attività ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalità di esercizio di un'attività professionale;

e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorità indicata nel provvedimento impositivo;

f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;

g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;

h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;

i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;

l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;

m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.

CAPO II

TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 5.

Competenza

1. Il Pubblico ministero presso il Giudice indicato all'articolo 665 del Codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'Autorità competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione è disposta in favore dell'Autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta Autorità abbia prestato il consenso.

Art. 6.

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'estero è disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi.

2. Il Pubblico Ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'Autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

3. La trasmissione per l'esecuzione all'Autorità competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, è preceduta dalla verifica del consenso di tale Autorità.

4. La trasmissione è disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.

5. Quando è ignota l'Autorità competente dello Stato di esecuzione l'Autorità giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Art. 7.

Procedimento

1. Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero è inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della Giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'Autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.

2. Se la traduzione del certificato non è necessaria o se a questa provvede l'Autorità giudiziaria, il provvedimento può essere inviato direttamente all'Autorità competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso è altresì comunicato, per conoscenza, al Ministero della Giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.

3. Il Pubblico Ministero ritira il certificato, purchè non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'Autorità competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui è intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna.

Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, può provvedere quando riceve comunicazione che l'Autorità dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.

4. Del ritiro del certificato è data comunicazione all'interessato, al Ministero della Giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei 10 giorni dalla decisione.

Art. 8.

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'Autorità competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorità giudiziaria italiana non è più tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. L'Autorità giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'Autorità competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si è sottratta all'esecuzione o non ha più in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Può, inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero.

CAPO III

TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 9.

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, o lì ha manifestato la volontà di trasferire la sua residenza legale e abituale.

2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della Giustizia, all'Autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 10.

Condizioni per il riconoscimento

1. La Corte di appello riconosce la sentenza o la decisione di liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volontà di ivi recarsi per stabilire la residenza legale e abituale;

b) il fatto per cui la persona è stata condannata è previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;

c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3.

2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'Ordinamento italiano per corrispondenti reati, la Corte di appello, dandone informazione alla Autorità competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non può comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.

3. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento è operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.

Art. 11.

Deroghe alla doppia punibilità

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale è chiesta la trasmissione è punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a 3 anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.

Art. 12.

Procedimento

1. Spetta alla Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'Autorità competente di altro Stato membro.

2. La Corte di appello, anche tramite il Ministero della Giustizia, può richiedere all'Autorità competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.

3. Il procedimento si svolge in Camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del Codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza è emessa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non è possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della Corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine è prorogato di 20 giorni.

4. La decisione di riconoscimento emessa dalla Corte di appello è trasmessa per l'esecuzione al Procuratore generale.

5. La sentenza della Corte di appello è soggetta a ricorso per Cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.

6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento è prorogato di 30 giorni.

7. La decisione definitiva è immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia che provvede a informarne l'Autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 13.

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La Corte di appello può rifiutare, dandone informazione alla Autorità competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi:

a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati all'articolo 11, se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;

b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non è stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;

c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di sottoporre una persona, già definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti;

d) se la pena è prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale è intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana;

e) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'Ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;

f) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'età, secondo la legge italiana;

g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a 6 mesi;

h) se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonchè che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero;

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui è stato assistito in giudizio; ovvero;

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3;

l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della Giustizia, l'Autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la Corte di appello può decidere, d'accordo con l'Autorità competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della libertà personale. In tali ipotesi la corte di appello è tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'Autorità competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o più decisioni di cui all'articolo 14, comma 3.

Art. 14.

Effetti del riconoscimento

1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

2. Alla sorveglianza provvede il Procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

3. La Corte di appello è competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'Autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 15.

Cessazione della competenza

sull'esecuzione dell'Autorità giudiziaria italiana

1. Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale e abituale nello Stato italiano, il Procuratore generale presso la Corte di appello informa l'Autorità competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.

2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la Corte di appello può decidere, su richiesta del Procuratore generale, senza formalità, di rimettere all'Autorità competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.

Art. 16.

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 18.

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

Allegati ...omissis...

 

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