ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69.

(Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017)

 

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

1. Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

"25-bis. (Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria) - 1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonchè i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, comma 2, 1° periodo.

3. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;

b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi;

c) contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

4. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5.

5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinata dall'articolo 3.

6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6.

7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui al comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma 1 è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3.

9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25.

10. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di attuazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

11. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi I e III del Titolo I in quanto compatibili.".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (1), si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dall'1 gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima dell'1 gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2655; I.L.P. 2015, pag. 1263.

Capo II

Art. 2.

Disposizioni in materia di esodo e prepensionamento

1. All'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "al trattamento di cui all'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "ai trattamenti di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b), per i lavoratori poligrafici, e lettera a), per i giornalisti,";

2) alla lettera a), le parole: "di cui al citato articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,";

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, con almeno 25 anni di anzianità contributiva, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito di accordi recepiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei 5 anni che precedono il raggiungimento dell'età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di 5 anni di anzianità contributiva. Il requisito di anzianità contributiva di cui al primo periodo è progressivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.";

b) al comma 2, il 2° periodo è sostituito dal seguente:

"Per i giornalisti che abbiano raggiunto una età anagrafica la cui differenza con quella richiesta per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia sia inferiore a 5 anni, l'anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a tale differenza, fermo restando il limite massimo di 360 contributi mensili.".

2. Per la fruizione del beneficio di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981 e successive modificazioni restano fermi gli obblighi, i termini e le condizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Ai fini della anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 232, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (2), i cui accordi non siano stati recepiti in sede di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano i seguenti requisiti:

a) un'anzianità contributiva pari almeno a 25 anni interamente accreditati presso l'INPGI;

b) un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno 58 anni, se donne, e a 60 anni, se uomini.

2. L'efficacia dell'inclusione degli accordi indicati al comma 1 è in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti di spesa programmati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 226, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante incremento del contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui al comma 228 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016 fino a totale copertura degli oneri conseguenti dal comma 1 per l'inclusione dei predetti accordi.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 195; I.L.P. 2017, pag. 68.

Art. 4.

Norme di coordinamento e abrogazioni

1. A decorrere dall'1 gennaio 2018, l'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato e l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente: "6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7, comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2017

 

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