ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 32.

(Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2017)

 

Attuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2376 recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

"h-bis) ruling preventivo transfrontaliero:

1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell' articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell' articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;

3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 (7), aventi ad oggetto l' interpretazione o l' applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (8), aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all' entrata in vigore del presente decreto.

h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all' articolo 110, comma 7, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (9), e gli accordi per l' applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un' impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell' articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:

1) non tutte le Parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;

2) una o più delle Parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;

3) una delle Parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell' attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;

4) che ha un impatto transfrontaliero;

h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell' articolo 8-bis, paragrafi 1. e 2., della Direttiva n. 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;".

2. All' articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1 scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis della Direttiva n. 2011/16/UE.

1-ter. In conformità all'articolo 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling preventivo transfrontaliero o dell' accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva n. 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'Autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del 1° periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1. e 2., della Direttiva n. 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6. del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

1-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.".

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2015, pag. 2646; I.L.P. 2015, pag. 1254.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31-bis, comma 3, le parole: "7, 8 e 10" sono sostituite dalle seguenti: "7, 8, 8-bis e 10";

b) all'articolo 31-ter, il comma 4 è abrogato.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2017.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2017

 

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