ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38.

(Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017)

 

Attuazione della Decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto attua nell'Ordinamento interno le disposizioni della Decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Capo II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2.

Modifiche alla Rubrica del Titolo XI,

del Libro V, del Codice civile

1. La Rubrica del Titolo XI, del Libro V, del Codice civile, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2635 del Codice civile

1. All'articolo 2635 del Codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i Direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel comma 1 e 2, è punito con le pene ivi previste.";

c) al comma 6 le parole: "utilità date o promesse" sono sostituite dalle seguenti: "utilità date, promesse o offerte".

Art. 4.

Articolo 2635-bis del Codice civile

1. Dopo l'articolo 2635 del Codice civile è inserito il seguente:

"Art. 2635-bis. (Istigazione alla corruzione tra privati) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai Direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 2635, ridotta di 1/3.

La pena di cui al comma 1 si applica agli amministratori, ai Direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.".

Art. 5.

Articolo 2635-ter del Codice civile

1. Dopo l'articolo 2635-bis è inserito il seguente:

"Art. 2635-ter. (Pene accessorie) - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, comma 1, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli Uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del Codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, comma 2.".

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: "s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e, nei casi di istigazione di cui al comma 1 dell'articolo 2635-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.".

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2017

 

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