ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 185.

(Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005)

 

Attuazione della Direttiva n. 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale di volo dell'aviazione civile.

Art. 2.

Definizioni

1. Per "orario di lavoro" si intende qualsiasi periodo di tempo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività, o delle sue funzioni conformemente alle disposizioni, anche dei contatti collettivi di lavoro, applicabili in materia.

2. Per "personale di volo dell'aviazione civile" si intende il personale di cui all'articolo 732 del Codice della navigazione impiegato da un'azienda con sede legale o base delle operazioni nello Stato italiano.

3. Per "tempo di volo" si intende il periodo dall'istante in cui l'aeromobile si muove dalla propria area di parcheggio per effettuare una tratta di volo fino al momento in cui, dopo l'atterraggio, si ferma nella posizione di parcheggio assegnata e fino al completo arresto dei motori di spinta.

4. Per "giorno locale" si intende un periodo di tempo di 24 ore che inizia alle ore 00,00 locali.

Art. 3.

Orario di lavoro

1. Ferma restando la disciplina comunitaria e nazionale riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, l'orario di lavoro massimo annuo è pari a 2.000 ore. In tale limite massimo sono compresi anche periodi di riserva la cui determinazione ed il relativo computo sono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Il tempo di volo non può superare le 900 ore annue.

2. La distribuzione dell'orario di lavoro massimo annuo è programmata ed effettuata, in maniera uniforme nell'arco dell'anno salvo motivate esigenze di carattere tecnico-operative, disciplinabili in sede di contrattazione collettiva nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.

Ferie

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati.

2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 5.

Riposi

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4 in materia di ferie, al personale di volo dell'aviazione civile vengono assegnati giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva, comunicati preventivamente dal datore di lavoro, nella misura di almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario e comunque di almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legislazione vigente.

2. I contratti collettivi di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono stabilire le modalità di fruizione proporzionale delle giornate di riposo di cui al comma 1.

Art. 6.

Informazioni

1. Il datore di lavoro è tenuto, a richiesta delle autorità competenti, a fornire informazioni riguardanti i criteri di programmazione ed i consuntivi dell'attività di volo del personale che opera alle sue dipendenze.

Art. 7.

Misure di tutela del personale di volo

1. Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto, ai sensi della legislazione vigente, nel rispetto del segreto medico, ad una valutazione gratuita dello stato di salute prima della sua assegnazione ed in seguito ad intervalli periodici.

2. Il personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno viene assegnato ad un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo secondo quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (2).

3. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dagli organismi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di idoneità alla mansione specifica di navigante ed è compiuta secondo le modalità e la periodicità previste dalle suddette disposizioni.

4. Al personale di volo dell'aviazione civile viene garantito un livello di tutela della salute e della sicurezza adeguato alla natura della sua attività.

5. Il datore di lavoro assicura i servizi ed i mezzi di prevenzione e protezione idonei a garantire al personale di volo dell'aviazione civile gli adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza.

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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1453; I.L.P. 2003, pag. 1075.

Art. 8.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, e dall'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00.

3. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 6, è punita con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 200,00.

4. Chiunque impedisce o limita l'esercizio del diritto di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 4.131,00.

Art. 9.

Disposizione finale

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

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