ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 186.

(Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005)

 

Attuazione della Direttiva n. 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (3), dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui il datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno 2 Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia. Agli eventuali maggiori oneri che gravano sul fondo di garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 8, quarto periodo, della legge 19 maggio 1982, n. 297 (4).".

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, la lettera b) è soppressa.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 1888; I.L.P. 1992, pag. 1240.

(4) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1282; I.L.P. 1982, pag. 921.

Art. 2.

Modifica alla legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente attività sul territorio di almeno 2 Stati membri, costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia.".

Art. 3.

Notifiche e termini di applicazione

1. I tipi di procedura nazionale di insolvenza che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nonché tutte le modifiche normative che le riguardano sono notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure concorsuali aperte successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 2005

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