ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213.

(Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (58), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: "delle Forze armate e di polizia," e "ordine e sicurezza pubblica, di difesa e";

b) al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonchè agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.";

c) al comma 5 dell'articolo 4, le parole: "alla scadenza del periodo di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento";

d) il comma 1 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.";

e) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (59), e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni 2 anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi";

f) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

Sanzioni

1. La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 516 a € 2.582. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) e c), dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 1.549 a € 4.131.

3. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

4. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da € 105 a € 630.

5. La violazione della disposizione prevista dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da € 103 a € 200.

6. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 25 a € 154. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da € 154 a € 1.032 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

7. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da € 51 a € 154, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.";

g) all'articolo 19, comma 2, le parole: "e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio" sono soppresse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 2004

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(58) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1453; I.L.P. 2003, pag. 1075.

(59) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 3443; I.L.P. 1995, pag. 36.

 

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