ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2017, n. 118.

(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017)

 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (11), è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 116 del 2016.

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 2501; I.L.P. 2016, pag. 1269.

Art. 2.

Modifiche alle Premesse

del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116

1. Nelle Premesse del decreto legislativo n. 116 del 2016, dopo il capoverso: "Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2016;", è inserito il seguente: "Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017;".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 1

del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116

1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 3-quater, la parola: "15" è sostituita dalla seguente: "20" e la parola: "120" è sostituita dalla seguente: "150";

b) dopo il capoverso 3-quinquies è aggiunto il seguente: "3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.".

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 116 del 2016.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2017

 

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