ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 del del 10 agosto 2018)

 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, c. 7, della legge 6 iugno 2016, n. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (13), è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2017, pag. 2430; I.L.P. 2017, pag. 1252.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: "per più di 1/3" sono aggiunte le seguenti: "e per più di 24 mesi dall'assunzione".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del Codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.".

Art. 4 .

Modifiche all'articolo 12

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: "La trasformazione," sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto specificamente previsto dal Codice civile per le società cooperative, la trasformazione,".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 13

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.".

Art. 6.

Modifiche all'articolo 17

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, 1° periodo, la parola: "12" è sostituita dalla seguente: "18";

b) al comma 3, 2° periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 18

del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonchè le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2.

L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1.";

b) al comma 3, il 1° periodo è sostituito dal seguente: "Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30% della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.";

c) al comma 3, 3° periodo, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni";

d) al c. 4, il 1° periodo è sostituito dal seguente: "Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 30% della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.";

e) al comma 4, 2° periodo, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "5 anni";

f) al comma 5, le parole: "che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di 36 mesi dalla stessa.", sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni.";

g) al comma 7, le parole: "e all'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.", sono sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.";

h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

"8-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le Amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle Amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. E' fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

8-ter. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545-sexiesdecies del Codice civile ai fini della gestione commissariale.".

Art. 8.

Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'epigrafe le parole: "a norma dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 1";

b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: "di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

2. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: "del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112".

3. All'articolo 1, comma 5-duodecies, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: "del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112".

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 2018

 

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