ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22.

(Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014)

 

Attuazione della Direttiva n. 2011/77/UE che modifica la Direttiva n. 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 75

della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - La durata dei diritti previsti nel presente Capo è di 50 anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono 70 anni dopo la data della 1ª pubblicazione lecita.

Se nel periodo di tempo indicato nel comma 1 non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data di tale 1ª comunicazione al pubblico.".

Art. 2.

Inserimento degli articoli 84-bis e 84-ter

alla legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 84, sono inseriti i seguenti:

"Art. 84-bis. - Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al 50° anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al 50° anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.

L'importo complessivo, che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al comma 1, corrisponde al 20% del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il 50° anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

Le società di gestione collettiva, in possesso dei requisiti di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (12), amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori, di cui al comma 1.

I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al comma 3 cui gli artisti, interpreti o esecutori, hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al comma 1.

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato nè alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il 50° anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.

Art. 84-ter. - Se, decorsi 50 anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi 50 anni dalla sua 1ª lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al comma 1 può essere esercitato, se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del comma 1, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui al medesimo comma.

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti.

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.".

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 468, 1156; I.L.P. 2012, pag. 564.

Art. 3.

Modifica dell'articolo 85

della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - I diritti di cui al presente Capo durano 50 anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia:

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano 50 anni a partire dalla 1ª pubblicazione, o, se anteriore, dalla 1ª comunicazione al pubblico;

b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano 70 anni dalla data della 1ª pubblicazione o, se anteriore, da quella della 1ª comunicazione al pubblico.".

Art. 4.

Applicazione nel tempo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonchè gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge, introdotti dal presente decreto, si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data dell'1 novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

Art. 5.

Misure transitorie sui contratti di trasferimento

o cessione dei diritti sul fonogramma

1. Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore non sarebbe più protetto.

2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati dalle Parti a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il 50° anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il 50° anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine, può promuoversi la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 6.

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 2014

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