ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2003, n. 384.

(Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004)

 

Attuazione della Direttiva numero 2002/39/CE che modifica la Direttiva numero 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Tutela della riserva

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (25), è sostituita dalla seguente:

"b) definisce l'ambito dei servizi riservati e predispone i controlli atti a garantire che i servizi stessi siano rispettati, adottando, se necessario, specifici provvedimenti al riguardo;".

---------

(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2978.

Art. 2.

Servizio universale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole: "tutti i punti del territorio nazionale" sono inserite le seguenti:

", incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane,".

Art. 3.

Trasferimento di sovvenzioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il trasferimento di sovvenzioni da parte dell'area dei servizi riservati a quella del servizio universale è autorizzato dall'Autorità di regolamentazione del settore postale qualora, sulla base della separazione contabile certificata, prodotta dal fornitore del servizio universale conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, esso risulti strettamente necessario per il soddisfacimento degli obblighi del servizio universale. L'Autorità notifica immediatamente il provvedimento di autorizzazione alla Commissione europea.".

Art. 4.

Servizi riservati

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è sostituito dal seguente:

"1. Al fornitore del servizio universale, nella misura necessaria al mantenimento dello stesso, possono essere riservati la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna espressa, con i seguenti limiti di peso e di prezzo:

a) il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dall'1 gennaio 2003; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso;

b) il limite di peso è di 50 grammi a decorrere dall'1 gennaio 2006; tale limite non si applica se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica per l'invio della categoria di corrispondenza più rapida del primo porto di peso.".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono aggiunte le seguenti parole:

", ad esclusione dei servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa, soggetti ad autorizzazione generale".

Art. 5.

Termine per i versamenti

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre".

Art. 6.

Condizioni economiche

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il fornitore del servizio universale è tenuto:

a) ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione;

b) a operare affinché i prezzi e le tariffe suddetti tengano conto dei costi evitati rispetto a un servizio ordinario coprente la gamma completa dei servizi offerti per raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali;

c) ad applicare i prezzi e le tariffe nonché le relative condizioni associate nei riguardi di tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni;

d) a rendere disponibili gli eventuali prezzi e tariffe speciali anche ai clienti privati in condizioni simili.".

Art. 7.

Reclami

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorità di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorità può richiedere modifiche alle procedure anzidette.".

Art. 8.

Sanzioni

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire dieci milioni a lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque".

2. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire dieci milioni a lire cento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque".

3. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue".

4. All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro".

5. All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire tre milioni a lire trenta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre".

6. All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro".

Art. 9.

Norme transitorie

1. Nelle licenze individuali rilasciate fino al 31 dicembre 2002 dall'Autorità di regolamentazione del settore postale i limiti di peso e di prezzo sono da considerare automaticamente modificati in ragione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dall'art. 4, comma 1, del presente provvedimento.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda