ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202.

(Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016)

 

Attuazione della Direttiva n. 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto attua nell'Ordinamento interno le disposizioni della Direttiva n. 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA

Art. 2.

Modifiche al Codice penale

1. Al Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240, comma 2, numero 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "nonchè dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti";

b) dopo l'articolo 466 è inserito il seguente:

"Art. 466-bis. (Confisca) - Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle Parti, a norma dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il comma 3 dell'articolo 322-ter.".

Art. 3.

Modifiche al Codice civile

1. All'articolo 2635 del Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.".

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

9 ottobre 1990, n. 309

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle Parti, a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.";

b) all'articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.".

Art. 5.

Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-sexies, comma 1, 1° periodo:

1) dopo le parole: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "453, 454, 455, 460, 461,";

2) dopo le parole: "648-ter" è inserita la seguente: "648-ter.1";

3) dopo le parole: "del Codice penale, nonchè" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2635 del Codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,";

b) all'articolo 12-sexies, comma 1, 2° periodo:

1) dopo le parole: "per finalità di terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale";

c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il 2° periodo è aggiunto il seguente: "La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano 3 o più sistemi.".

Art. 6.

Modifiche

al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle Parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.".

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 7.

Trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della Giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici relativi al:

a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell'art. 321, comma 2, del Codice di procedura penale eseguiti;

b) numero di confische eseguite;

c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;

d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.

2. Il Ministero della Giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i dati indicati al paragrafo 2. dell'articolo 11 della Direttiva n. 2014/42/UE.

Art. 8.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2016

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