ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 221.

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2016)

 

Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 152 del regio decreto

30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione

del testo definitivo del Codice della navigazione

1. All'articolo 152, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora non sia possibile acquisire espressa dichiarazione da parte dell'Autorità marittima o consolare straniera dell'avvenuta presa in consegna da parte di quest'ultima dell'atto di nazionalità, o altro documento equipollente, la durata del passavanti provvisorio non potrà essere superiore a 60 giorni e dovrà riportare i motivi della mancata acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Il passavanti provvisorio sarà rinnovabile secondo quanto previsto ai periodi dal 1° al 3° previo ottenimento del rilascio del relativo certificato di cancellazione dalle matricole dell'Autorità marittima straniera ai fini dell'immatricolazione nei Registri nazionali.".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.".

Art. 3.

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Gli accordi di cui al comma 1-bis non possono riguardare le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi effettuati a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato.".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, il beneficio di cui al presente comma è attribuito a condizione che sulla nave nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel Registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, i benefici fiscali di cui al comma 2 sono attribuiti a condizione che sulla nave sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.".

Art. 6.

Semplificazione in materia di determinazione

di base imponibile per alcune imprese marittime

1. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (9), il 2° periodo è sostituito dai seguenti: "L'opzione è irrevocabile per 10 esercizi sociali.

Al termine del decennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro decennio, a meno che non sia revocata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al 3° periodo si applica al termine di ciascun decennio.".

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 1.

3. Per l'esercizio delle opzioni che sono comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentarsi nel corso del 1° periodo di valenza del regime opzionale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 1587; I.L.P. 2016, pag. 771.

Art. 7.

Ambito di operatività dell'opzione

di cui all'articolo 155 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. L'opzione di cui all'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è efficace per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche per viaggi a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, sulle navi, che non imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario.

2. Resta fermo il calcolo del reddito imponibile dell'armatore in riferimento alle navi che non incorrono nel divieto di cui al comma 1.

Art. 8.

Disposizioni in materia di tariffa

dei diritti consolari relativi alla navigazione

1. A decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 621, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (10) (Legge di stabilità 2016), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) le parole: "39," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e i diritti di cui all'articolo 55 sono fissati in € 25.";

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) i diritti di cui all'articolo 74 sono fissati in € 50.".

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2016, pag. 193; I.L.P. 2016, pag. 65.

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le imprese armatoriali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. L'efficacia del presente decreto, limitatamente alle disposizioni che prevedono agevolazioni alle imprese, è subordinata alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3., del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.

3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite le competenti Direzioni generali, assicura il monitoraggio sugli effetti del presente decreto per il settore marittimo, anche attraverso controlli periodici, rilevando le variazioni del numero delle imprese nazionali ed europee iscritte nel Registro internazionale, del numero dei lavoratori occupati, nonchè gli effetti sulla finanza pubblica.

Il Ministero invia una relazione annuale sugli esiti del monitoraggio al Parlamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 2016

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