ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111.

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017)

 

Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) legge: la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

b) beneficiario: l'ente destinatario del contributo;

c) Amministrazione erogatrice: l'Amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario;

d) Registro: il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.

Art. 3.

Destinazione del 5‰

1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

3. Resta ferma la destinazione della quota del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 4.

Modalità di accreditamento

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del 5‰ dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Art. 5.

Riparto ed erogazione del contributo

1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del 5‰, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle Amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

3. I beneficiari che non forniscono all'Amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine stabilito ai sensi del comma 2 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme loro assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5‰ del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari.

Art. 6.

Accelerazione delle procedure di riparto

1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del 5‰, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Art. 7.

Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione

1. I beneficiari del contributo del 5‰ non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5‰ , a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

Art. 8.

Trasparenza della destinazione

delle somme derivanti dal 5‰

1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'Amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.

4. Ciascuna Amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonchè il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.

5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna Amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (3).

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 1215.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2017

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