ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 159.
(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2008)
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della Direttiva n. 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (5), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno" sono sostituite con le seguenti "con decreto del Ministro dell'Interno" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In situazioni di urgenza, il Ministro dell'Interno nomina il rappresentante dell'Ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.";
b) all'articolo 7, comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un'area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.";
c) all'articolo 11 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il richiedente asilo ha l'obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l'obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.";
d) all'articolo 20, comma 2, la lettera d) è soppressa;
e) all'articolo 21, comma 1, lettera c), dopo le parole "di espulsione" sono inserite le seguenti: "o di respingimento" e sono soppresse le seguenti: ", salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d)";
f) all'articolo 32, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (6), ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.";
g) all'articolo 32, comma 4, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti "lettere b) e b-bis)";
h) all'articolo 35, comma 1, quarto periodo, le parole: "Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21";
i) all'articolo 35, comma 7, dopo le parole: "dell'articolo 22, comma 2," sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis),";
l) all'articolo 35, comma 8, primo periodo, le parole: "di cui agli articoli 20, comma 2, lettera d), e 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 20, comma 2, lettere b) e c), e 21" e al medesimo comma, secondo periodo, le parole: "ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)";
m) all'articolo 35, comma 14, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti "comma 5".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 788.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 889.