ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 32.

(Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2014)

 

Attuazione della Direttiva n. 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al Codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del Titolo IV del Libro II.";

b) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:

"Art. 143. (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) - 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2. Negli stessi casi l'Autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'Autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente Titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.".

Art. 2.

Modifiche alle disposizioni di attuazione

del Codice di procedura penale

1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (13), sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 2, dopo le parole: "comparazione della grafia", sono aggiunte le seguenti: "interpretariato e traduzione.";

b) all'articolo 68, comma 1, le parole: "dell'Ordine o del Collegio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Ordine, del Collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate".

---------

(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pagg. 2738, 2981.

Art. 3.

Modifiche al Testo unico

in materia di spese di giustizia

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, lettera d), dopo le parole: "ausiliari del magistrato," sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli interpreti e dei traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 Codice di procedura penale;".

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati in € 6.084.833,36 annui, si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dal 2017, alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma Giustizia civile e penale della missione Giustizia dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

3. Il Ministero della Giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

------------------------------------------------------

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda