ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40.

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014)

 

Attuazione della Direttiva n. 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (14), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: perm. unico lavoro.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1. non si applica:

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 novembre 2007, numero 251 (15), ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.";

c) all'articolo 5, comma 9, le parole: "20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni";

d) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: "il termine di 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "il termine di 60 giorni";

e) all'articolo 22, comma 5, le parole: "40 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "60 giorni";

f) all'articolo 22, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.".

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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, pag. 501.

(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 889.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) articolo 10, n. 1, dell'All. A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2014

 

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