ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 127.

(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2015)

 

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica

delle fatture o dei relativi dati

1. A decorrere dall'1 luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. Per specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, viene messo a disposizione, anche con riferimento alle fatture elettroniche emesse nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (1), il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55 (2).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55.

A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite.

3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate dall'1 gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, di cui al comma 3, secondo princìpi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti, nonchè le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 3, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva.

6. Ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 si applica, in caso di omissione della predetta trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 227; I.L.P. 2008, pagg. 130, 229.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pag. 1649.

Art. 2.

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del 4° anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto n. 633, del 1972.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici. Al fine dell'assolvimento dell'obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull'attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l'inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori.

3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche degli strumenti di cui al comma 3. Con lo stesso provvedimento sono approvati i relativi modelli e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (3), e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

6. Ai soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 386; I.L.P. 1992, pag. 200.

Art. 3.

Incentivi all'opzione

per la trasmissione telematica

delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi

1. Per i soggetti che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all'articolo 2, comma 1:

a) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (4), e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (5), nonchè la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

c) i rimborsi di cui all'articolo 30 del predetto decreto n. 633, del 1972 sono eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

d) il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno. La riduzione si applica solo per i soggetti che garantiscano la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 1596, 2172; I.L.P. 2010, pagg. 1076, 1477.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 892, 1516; I.L.P. 2010, pagg. 694, 1268.

Art. 4.

Riduzione degli adempimenti amministrativi

e contabili per specifiche categorie di soggetti

1. Con effetto dall'1 gennaio 2017, per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, l'Agenzia delle entrate realizza un programma di assistenza, differenziato per categoria di soggetti, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA e vengono meno:

a) l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'ar -ticolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, anche mediante il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 1, comma 4, e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, optino per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuati i soggetti ammessi al regime di cui al comma 1, tra i quali possono esservi anche soggetti non di minori dimensioni che intraprendono attività d'impresa, arte o professione. Per tali ultimi soggetti il regime di cui al comma 1 si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i 2 successivi.

Art. 5.

Cessazione degli effetti premiali

1. Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 1, comma 6 e 2, comma 6, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati dei corrispettivi ovvero di trasmissione con dati incompleti o inesatti, vengono meno gli effetti previsti dagli articoli 3 e 4, comma 1, salvo che il contribuente trasmetta correttamente e telematicamente i predetti dati entro un termine da individuarsi con i provvedimenti di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4.

Art. 6.

Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'1 gennaio 2017 sono abrogati i commi da 429 a 432 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (6).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

Dato a Roma, addì 5 agosto 2015

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