ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2017, n. 52.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2017)

 

Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni per la compiuta attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) convenzione: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

b) Autorità competente di altro Stato parte: l'Autorità che, secondo l'Ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, è competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'Autorità giudiziaria o dal Ministro della Giustizia;

c) Autorità richiedente: l'Autorità competente, secondo l'Ordinamento dello Stato parte, a richiedere assistenza all'Autorità giudiziaria o al Ministro della Giustizia.

Art. 3.

Richiesta di assistenza nei procedimenti

per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della Giustizia, alla Autorità competente di altro Stato parte il compimento degli atti di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari.

2. Il Ministro della Giustizia dà corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

Art. 4.

Richiesta di altro Stato parte nei procedimenti

per l'applicazione di sanzioni amministrative

1. Il Ministro della Giustizia, ricevuta la richiesta dell'Autorità competente di altro Stato parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al Prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al Prefetto di Roma, sempre che:

a) contro la decisione dell'Autorità amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria;

b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il Prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli Organi delle singole Amministrazioni pubbliche, che secondo l'Ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Richiesta di assistenza

per le notificazioni a mezzo posta

1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata.

2. L'Autorità che procede fa richiesta di assistenza alla autorità competente di altro Stato parte affinchè provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalità diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perchè l'indirizzo non è conosciuto o è incerto, ovvero è inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto.

3. L'atto da notificare è tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato parte, quando l'Autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana.

4. Se l'Autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta.

Art. 6.

Assistenza all'Autorità di uno Stato parte

per le notificazioni

1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.

2. Il Procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del Codice di procedura penale o vi è richiesta in tal senso dell'Autorità richiedente dello Stato parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento all'Autorità che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.

Art. 7.

Modalità di trasmissione della richiesta di assistenza

1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'Autorità giudiziaria direttamente all'Autorità competente dello Stato parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta è trasmessa al Ministro della Giustizia.

2. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della Giustizia.

3. Le richieste di assistenza dirette alle Autorità del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facoltà di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1. dell'articolo 6 della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della Giustizia.

Art. 8.

Esecuzione della richiesta di assistenza

di uno Stato parte per attività probatoria

1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza è trasmessa dal Procuratore della Repubblica al Ministro della Giustizia.

2. Quando l'Autorità richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal Giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei princìpi fondamentali dell'Ordinamento giuridico italiano, dal Giudice, il Procuratore della Repubblica presenta la richiesta al Giudice per le indagini preliminari. Il Giudice provvede senza ritardo.

3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il Procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa.

Se il Procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'Autorità richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del Codice di procedura penale. Nel caso di più richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il Procuratore della Repubblica individuato in relazione alla 1ª richiesta.

4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'Autorità richiedente, sempre che non siano contrarie ai princìpi dell'Ordinamento giuridico dello Stato.

5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non può essere compiuto alle condizioni ivi indicate perchè contrarie ai princìpi fondamentali dell'Ordinamento giuridico italiano il Procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'Autorità richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta può essere accolta.

6. Il Procuratore della Repubblica dà altresì comunicazione all'Autorità richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.

Art. 9.

Scambio spontaneo di informazioni

1. E' consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'Autorità competente di altro Stato parte.

2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'Autorità competente dello Stato parte.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

TITOLO II

FORME SPECIFICHE

DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

Art. 10.

Richiesta di uno Stato parte di restituzione

all'avente diritto di beni provenienti da reato

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Procuratore della Repubblica provvede sulla richiesta di sequestro di cose da restituire all'avente diritto proveniente dall'Autorità dello Stato parte.

2. La richiesta di consegna è accolta quando non vi è dubbio sull'appartenenza delle cose e quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova o di confisca.

Art. 11.

Trasferimento temporaneo in territorio nazionale

di persona detenuta

1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria è necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato parte richiedente, questa, se presta consenso, può essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'Autorità richiedente.

2. Il Ministro della Giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al Procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. Il Procuratore della Repubblica concorda con l'Autorità richiedente le modalità del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta.

4. Il Procuratore della Repubblica dà esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'Autorità richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta.

5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.

Art. 12.

Trasferimento temporaneo in uno Stato parte

di persona detenuta in Italia

1. L'Autorità giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato parte, può concordare con l'Autorità competente di detto Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di assistenza.

2. Il Ministro della Giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all'Autorità competente dello Stato parte se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

3. L'Autorità giudiziaria, in accordo con l'Autorità competente dello Stato parte, definisce le modalità del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in Italia.

4. Il trasferimento temporaneo è disposto su autorizzazione del Giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del Codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, l'autorizzazione è richiesta al Magistrato di sorveglianza.

5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire con il difensore.

6. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare.

7. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.

Art. 13.

Audizione mediante videoconferenza

richiesta da uno Stato parte

1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'Autorità richiedente circa le modalità dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. E' assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.

2. Il Procuratore della Repubblica o il Giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a:

a) identificare la persona da ascoltare;

b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione;

c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;

d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal Codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciute dall'Ordinamento dello Stato parte ed espressamente indicati dall'Autorità richiedente.

3. L'audizione è condotta direttamente dall'Autorità richiedente o, secondo il proprio Ordinamento giuridico, sotto la sua direzione.

Al testimone è comunque assicurata la facoltà di astensione nei casi previsti dalla legge italiana.

4. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'Autorità richiedente dello Stato parte.

5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del Codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.

Art. 14.

Richiesta di audizione

mediante videoconferenza in uno Stato parte

1. L'Autorità giudiziaria procedente richiede l'audizione a distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all'Autorità competente di altro Stato parte.

2. La richiesta può essere proposta:

a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello Stato parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando è, a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato parte;

b) nei casi previsti dall'articolo 147-bis delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 15.

Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato parte

1. Nei casi di cui all'articolo 13, su conforme richiesta dell'Autorità dello Stato parte, all'audizione del testimone, del consulente tecnico o del perito può procedersi mediante conferenza telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalità stabilite dall'articolo 13, in quanto compatibili.

2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalità di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dall'Autorità giudiziaria italiana.

3. La richiesta può essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.

Art. 16.

Ritardo o omissione degli atti di sequestro, arresto

e fermo e attività di indagine sotto copertura

1. Le consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della convenzione e le operazioni di infiltrazione di cui all'articolo 14 della convenzione sono regolate dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Art. 17.

Responsabilità penale e civile

del funzionario dello Stato parte

1. Il funzionario dello Stato parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attività di cui all'articolo 16 assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato parte che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato parte.

Art. 18.

Squadre investigative comuni

1. La costituzione di squadre investigative nell'ambito dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla convenzione è regolata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, e successive modificazioni.

TITOLO III

INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

O COMUNICAZIONI

Art. 19.

Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete

1. Il Procuratore della Repubblica, quando è richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato parte richiedente o nel territorio di altro Stato parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'Autorità richiedente abbia indicato:

a) l'Autorità che procede;

b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;

c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;

d) la durata dell'intercettazione.

2. Si dà esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l'Autorità richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.

Art. 20.

Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica

previo controllo del Giudice

1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato, il Procuratore della Repubblica chiede al Giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'esecuzione della richiesta di assistenza. Il Giudice verifica che l'Autorità richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22, unitamente alla descrizione sommaria del fatto per cui si procede, e che l'intercettazione sia disposta per un reato corrispondente ad uno o più tra quelli per i quali, secondo l'Ordinamento interno, l'intercettazione è consentita. Nei casi di urgenza, il Procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le 24 ore al Giudice per le indagini preliminari, il quale, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.

2. Il Procuratore della Repubblica, previa consultazione con l'Autorità richiedente, provvede all'esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione delle registrazioni.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Procuratore della Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del Codice di procedura penale prima di trasmettere all'Autorità richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione.

4. Il Procuratore della Repubblica procede con le modalità di cui al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all'esito delle operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.

Art. 21.

Intercettazione disposta ed eseguita

da uno Stato parte nel territorio dello Stato

1. Quando l'Autorità competente dello Stato parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il Procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio delle operazioni, la trasmette al Giudice per le indagini preliminari.

2. Il Giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4., della convenzione, l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'Ordinamento interno, esse non sono consentite.

3. Il Procuratore della Repubblica senza ritardo dà comunicazione all'Autorità competente dello Stato parte dei provvedimenti adottati dal Giudice per le indagini preliminari.

Art. 22.

Richiesta di assistenza a uno Stato parte

per le operazioni di intercettazione

1. Quando è necessario per ragioni d'ordine tecnico, il Pubblico Ministero fa richiesta all'Autorità competente dello Stato parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative:

a) all'Autorità giudiziaria che procede;

b) all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;

c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;

d) alla durata dell'intercettazione.

Art. 23.

Notifica a uno Stato parte

delle operazioni di intercettazione

1. Il Pubblico Ministero, quando ha notizia che il dispositivo controllato si trova in territorio di altro Stato parte, dà esecuzione al decreto e ne informa l'Autorità competente di quello Stato.

2. A tal fine trasmette copia del provvedimento di intercettazione e comunica:

a) l'Autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione;

b) il titolo di reato per il quale si procede;

c) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo controllato;

d) la durata prevista dell'intercettazione.

3. Agli adempimenti di cui al comma 2 il Pubblico Ministero provvede immediatamente quando acquisisce notizia, durante lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, che il dispositivo controllato si trova nel territorio di altro Stato parte.

4. Il Pubblico Ministero dispone l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'Autorità competente dello Stato parte dà comunicazione che non possono essere proseguite.

5. L'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, nei casi di cui al comma 4, è regolata secondo quanto previsto dall'articolo 20, paragrafo 4, della convenzione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 25.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto ha effetto dalla data dell'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 27 della Convenzione medesima. Della data di entrata in vigore per l'Italia è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 2017

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda