ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 137.

(Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015)

 

Attuazione della Decisione quadro n. 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni di principio e definizioni

1. Il presente decreto attua la Decisione quadro n. 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (20), e nei limiti in cui l'applicazione delle misure di cooperazione di cui alla decisione quadro non sia incompatibile con i princìpi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

2. Le decisioni di confisca emesse dalle Autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea sono eseguite sul territorio dello Stato alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli che seguono.

3. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decisione quadro: la Decisione quadro n. 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

b) Stato di emissione: lo Stato membro dell'Unione europea nel quale un'Autorità giudiziaria ha adottato una decisione di confisca nell'ambito di un procedimento penale;

c) Stato di esecuzione: lo Stato membro dell'Unione europea al quale è trasmessa una decisione di confisca a fini di esecuzione;

d) decisione di confisca: un provvedimento emesso da un'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

e) bene: ogni bene mobile o immobile, materiale o immateriale, nonchè gli atti o i documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene e che costituiscano il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3 o siano l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale prodotto ovvero costituiscono il corpo o il provento del reato o siano comunque suscettibili di confisca secondo la legge dello Stato di emissione;

f) provento: ogni vantaggio economico derivante da un reato;

g) strumento: qualsiasi bene utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

h) beni culturali appartenenti al patrimonio nazionale: quelli definiti come tali dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

i) certificato: il certificato redatto e compilato in conformità al modello allegato al presente decreto legislativo.

4. La decisione di confisca emessa in altro Stato membro, se ha ad oggetto i beni indicati nell'articolo 2, lettera d), punti iii) e iv), della decisione quadro, è eseguita nei casi e con i limiti previsti dalle leggi dello Stato. Quando ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui una persona abbia la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente, al prodotto, profitto o prezzo del reato, può essere eseguita, previo accordo con l'Autorità competente dello Stato di emissione, su qualsiasi altro bene di cui la persona disponga.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 3068; I.L.P. 2014, pag. 1540.

Art. 2.

Autorità competenti

1. Sono Autorità competenti, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 della decisione quadro, il Ministro della Giustizia e le Autorità giudiziarie, secondo le attribuzioni di cui al presente decreto.

2. Il Ministro della Giustizia è competente alla trasmissione e alla ricezione della decisione di confisca, del certificato e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa; cura altresì la trasmissione e la ricezione delle informazioni ai sensi dell'articolo 22 della decisione quadro.

3. La decisione di confisca da eseguire sul territorio dello Stato e il certificato ad essa relativo sono trasmessi alla Corte di appello territorialmente competente, o direttamente o per il tramite del Ministro della Giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria di emissione, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. L'Autorità giudiziaria italiana può richiedere, ove necessario, la trasmissione dei predetti atti in originale.

4. La decisione di confisca da eseguire sul territorio di altro Stato membro e il certificato ad essa relativo sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 10 alla competente autorità dello Stato di esecuzione, o direttamente o per il tramite del Ministro della Giustizia, che provvede all'adempimento senza indugio. Nel certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione e sottoscritto dall'autorità di cui all'articolo 10, si attesta che le informazioni in esso contenute sono esatte. Se richiesto, l'Autorità giudiziaria trasmette i predetti atti in originale.

5. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorità giudiziaria interessata provvede a dare informazione al Ministro della Giustizia delle decisioni di confisca ricevute e trasmesse per l'esecuzione, anche a fini statistici.

CAPO II

ESECUZIONE IN ITALIA DELLE DECISIONI

DI CONFISCA EMESSE

IN ALTRI STATI MEMBRI

Art. 3.

Esecuzione delle decisioni di confisca

emesse in altri Stati membri

1. La decisione di confisca adottata in altro Stato membro può essere trasmessa per l'esecuzione, corredata del relativo certificato, in Italia, se ivi siano ubicati i beni oggetto della decisione di confisca, se la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione ivi disponga di beni o di un reddito, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, ovvero se la persona fisica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risieda abitualmente in Italia o, nel caso di una persona giuridica, abbia in Italia la propria sede sociale.

2. E' consentita l'esecuzione delle decisioni di confisca disposte per taluno dei seguenti reati, quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni, senza verifica della doppia incriminabilità:

a) associazione per delinquere;

b) terrorismo;

c) tratta di esseri umani;

d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

g) corruzione;

h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

i) riciclaggio;

l) falsificazione e contraffazione di monete;

m) criminalità informatica;

n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

r) sequestro di persona;

s) razzismo e xenofobia;

t) furti organizzati o con l'uso di armi;

u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

v) truffa;

z) estorsione;

aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

ff) traffico di veicoli rubati;

gg) violenza sessuale;

hh) incendio;

ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

ll) dirottamento di nave o aeromobile;

mm) sabotaggio.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il riconoscimento delle decisioni di confisca è consentito solamente se i fatti sono previsti come reato dalla legge italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

Art. 4.

Garanzia giurisdizionale

1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.

3. L'Autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della Giustizia.

Art. 5.

Procedimento per il riconoscimento

e l'esecuzione della decisione di confisca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del Codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza è dato anche al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. La sentenza di riconoscimento è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.

3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità:

a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal Codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;

b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti Uffici;

c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'Autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel Registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;

d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel Registro delle imprese;

e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'Autorità di emissione.

5. In sede di esecuzione l'Autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica.

6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.

7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'Autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'Autorità di emissione e al Ministro della Giustizia.

8. L'Autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della Giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.

9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'Autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.

Art. 6.

Motivi di rifiuto

1. La Corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:

a) quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca;

b) quando una decisione di confisca risulta essere già stata emessa, in via definitiva, per gli stessi fatti e nei confronti della stessa persona da uno degli Stati membri dell'Unione europea;

c) quando la decisione di confisca riguarda fatti che per l'Ordinamento interno non costituiscono reato, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, il riconoscimento della decisione di confisca non può essere rifiutato in base al fatto che l'ordinamento interno non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato di emissione;

d) quando la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca nè ha richiesto un nuovo procedimento;

f) quando i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato italiano;

g) quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato;

h) quando la decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione e per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del Codice penale;

i) quando la decisione di confisca, ordinata ai sensi delle disposizioni relative ai poteri estesi di confisca di cui all'articolo 2, lettera d), punto iv), della decisione quadro, provenga da uno Stato di emissione che non preveda, a condizione di reciprocità, il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca dell'Autorità italiana ordinata anch'essa ai sensi delle disposizioni sui poteri estesi di confisca.

2. Nei casi previsti dal comma 1, prima di rifiutare il riconoscimento la Corte di appello deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della Giustizia.

3. Il rifiuto del riconoscimento della decisione di confisca è comunicato senza indugio allo Stato di emissione. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), la Corte di appello può imporre all'autorità di emissione un termine entro il quale il certificato deve essere prodotto.

4. In ogni caso, la Corte di appello procede al riconoscimento nei limiti di cui all'articolo 1, comma 4.

5. Quando l'esecuzione della decisione di confisca è impossibile perchè il bene da confiscare è già stato confiscato o è scomparso o distrutto, ovvero non si trova nel luogo indicato nel certificato o la sua ubicazione non sia indicata con precisione, la Corte di appello ne dà comunicazione senza indugio allo Stato di emissione.

Art. 7.

Rinvio dell'esecuzione

1. La Corte di appello, con decreto motivato adottato senza formalità, può disporre il rinvio dell'esecuzione, contestualmente imponendo le necessarie misure, secondo la legge italiana, per assicurare che i beni e le somme di denaro restino disponibili per l'esecuzione della decisione di confisca, quando:

a) la decisione di confisca concerne una somma di denaro, qualora ritenga, anche sulla base delle informazioni trasmesse dall'Autorità competente dello Stato di emissione, che il valore risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in più di uno Stato membro;

b) è stato proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 8 e fino alla decisione definitiva;

c) l'esecuzione della decisione di confisca può pregiudicare un procedimento penale in corso, e comunque per un periodo massimo di 6 mesi;

d) il bene è oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche di prevenzione.

2. Il decreto di rinvio dell'esecuzione è comunicato senza indugio allo Stato di emissione.

3. Cessata la ragione del rinvio, la Corte di appello provvede con le formalità dell'articolo 5 e adotta, senza indugio, le misure necessarie per l'esecuzione della decisione di confisca dandone informazione all'autorità di emissione con qualsiasi mezzo atto a produrre una traccia scritta.

Art. 8.

Ricorso per cassazione

1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, il Ministro della Giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.

2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.

3. La Corte di Cassazione decide entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del Codice di procedura penale.

4. Copia del provvedimento è trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia.

5. In caso di annullamento, il Giudice del rinvio decide entro 20 giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'Autorità competente dello Stato di emissione.

Art. 9.

Concorso di decisioni di confisca

1. Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.

CAPO III

ESECUZIONE DELLE DECISIONI DI CONFISCA

EMESSE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

ITALIANA NEGLI ALTRI STATI MEMBRI

Art. 10.

Competenza

1. Il potere di richiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione di confisca concernente beni che si trovano sul territorio di un altro Stato membro spetta al Pubblico Ministero presso il Giudice indicato nell'articolo 665 del Codice di procedura penale o presso il Tribunale che ha disposto i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 34 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

2. L'Autorità di cui al comma 1 può convenire con l'autorità competente dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione sono vietati dalla legge.

Art. 11.

Procedimento di trasmissione

1. L'Autorità competente ai sensi dell'articolo 10 trasmette a quella dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato ad essa relativo direttamente o per il tramite del Ministro della Giustizia.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi:

a) quando la decisione di confisca concerne beni specifici, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che i beni si trovino;

b) quando la decisione di confisca concerne una somma di denaro, allo Stato membro sul cui territorio si abbia fondato motivo di ritenere che la persona, fisica o giuridica, contro la quale è stata emessa la decisione disponga di beni o di un reddito.

3. Quando non è possibile determinare lo Stato di esecuzione ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi allo Stato membro sul cui territorio la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione di confisca risiede abitualmente o in cui ha la sede sociale.

4. Il certificato è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

5. Se l'autorità competente per l'esecuzione della confisca non è nota, l'Autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1 compie a tale fine tutti i necessari accertamenti, anche tramite il Ministro della Giustizia e la Rete giudiziaria europea, al fine di ottenere informazioni dallo Stato di esecuzione.

6. L'Autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della Giustizia dell'eventuale revoca della decisione di confisca o della sopravvenuta carenza di esecutività della stessa, del rischio che l'esecuzione ecceda il valore del bene confiscato o, infine, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato. Il Ministro della Giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Art. 12.

Trasmissione della decisione

a più Stati per l'esecuzione

1. La trasmissione di una decisione di confisca a uno o più Stati membri non ne preclude l'esecuzione in Italia.

2. La decisione di confisca può essere trasmessa a più di uno Stato membro, solo se:

a) vi sia fondato motivo per ritenere che i beni oggetto della decisione di confisca si trovino in più di uno Stato membro;

b) la confisca del bene comporti la necessità di svolgere attività in più di uno Stato membro, ovvero vi sia il fondato motivo di ritenere che tale bene si trovi in 2 o più Stati membri;

c) la confisca abbia per oggetto una somma di denaro e il valore dei beni che possono essere confiscati in un solo Stato membro non è sufficiente ai fini dell'esecuzione dell'intero importo oggetto della decisione di confisca.

3. Nel caso di trasmissione a più Stati della decisione di confisca concernente una somma di denaro l'importo totale risultante dalla esecuzione non può superare l'importo massimo specificato nella decisione di confisca.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.

Art. 14.

Destinazione delle somme e dei beni confiscati

1. Salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (21), e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri:

a) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad € 10.000, per l'intero importo;

b) nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a € 10.000, per una misura pari al 50% dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

2. Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della Decisione quadro numero 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

Art. 15.

Risarcimento

1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di confisca, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo, ai sensi dell'articolo 18 della decisione quadro, allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Art. 16.

Accordi o intese con altri Stati membri

1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione di accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri, qualora essi siano rispondenti agli obiettivi della decisione quadro e contribuiscano a semplificare o ulteriormente agevolare le procedure di esecuzione delle decisioni di confisca.

Art. 17.

Clausola di invarianza

1. Le Amministrazioni dello Stato provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2015

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