ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. 87.

(Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2003)

 

Attuazione della Direttiva n. 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente:

"3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.";

b) all'articolo 12, comma 6, secondo periodo, le parole: "da lire un milione a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da € 3.500 a € 5.500".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repub-blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 2003

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, Suppl. n. 6, pag. 591.

 

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