ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2004, n. 110.
(Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004)
Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
...omissis...
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla legge n. 223/1991,
in relazione alla causa tra la Commissione delle CE
e la Repubblica italiana C-32/02
1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (6), dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (7), e successive modificazioni.".
2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 aprile 2004
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pag. 2360; I.L.P. 1991, pag. 1488.
(7) Ved. Boll. Lav. 1978, pag. 138, nota (19); I.L.P. 1966, pag. 368.