ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 11 agosto 2003, n. 234.

(Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003)

 

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla Tabella G allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato di € 120 a decorrere dall'1 gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla Tabella N allegata al citato Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2003 sono modificati, limitatamente alle categorie dalla 2ª alla 6ª, secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per l'anno 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo in favore dei titolari di cui alle Tabelle G e N ivi richiamate non si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342 (29).

4. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in € 11.545.600 annui a decorrere dall'anno 2003.

5. Per le finalità di cui al comma 2, la spesa è valutata in € 12.554.123 annui a decorrere dall'anno 2003.

6. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 4 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in € 24.099.723 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a € 19.692.502 per l'anno 2003 e a € 10.329.000 annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a € 4.407.221 per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali; quanto a € 1.820.516 annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle Attività Produttive; quanto a € 6.638.192 annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia; quanto a € 2.401.015 annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e quanto a € 2.911.000 annui a decorrere dall'anno 2004 l'accantonamento relativo al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

8. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a La Maddalena, addì 11 agosto 2003

---------

(29) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pag. 3108.

---------

ALLEGATO

(Articolo 1, comma 2)

(Importi in euro)

Categorie Dall'1 gennaio 2003
1.838,66
1.624,68
1.426,05
1.223,09
1.018,78

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda