ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 11 giugno 2004, n. 145.
(Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2004)
Modifiche al Codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 163 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a 2 anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a 2 anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a 3 anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a 3 anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a 2 anni e 6 mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a 2 anni e 6 mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonchè qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel comma 4 dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno".
Art. 2.
1. All'articolo 165 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
b) al comma 2, le parole: ", salvo che ciò sia impossibile" sono soppresse;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "La disposizione del comma 2 non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163".
Art. 3.
1. All'articolo 179 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 3 anni";
b) al comma 2, le parole: "10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno 8 anni";
c) al comma 3, la parola: ", parimenti," è soppressa;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, commi 1, 2 e 3, il termine di cui al comma 1 decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del comma 4 dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo comma 4, purchè sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".
Art. 4.
1. All'articolo 180 del Codice penale le parole: "5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "7 anni" e le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "2 anni".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 18 delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale è inserito il seguente: "Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del Codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 giugno 2004