ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 11 luglio 2016, n. 133.

(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016)

 

Introduzione nel Codice penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 375 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 375. (Frode in processo penale e depistaggio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:

a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;

b) richiesto dall'Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da 1/3 alla metà.

Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

La pena è diminuita dalla metà a 2/3 nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonchè per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.

Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal comma 4, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 2 e 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

La condanna alla reclusione superiore a 3 anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il Pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.

La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima".

2. All'articolo 374, comma 1, del Codice penale, le parole: "da 6 mesi a 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 a 5 anni".

3. Dopo l'articolo 383 del Codice penale è inserito il seguente: "Art. 383-bis. (Circostanze aggravanti per il caso di condanna) - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da 4 a 10 anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a 5 anni; è della reclusione da 6 a 14 anni se dal fatto deriva una condanna superiore a 5 anni; è della reclusione da 8 a 20 anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo".

4. All'articolo 157, comma 6, 1° periodo, del Codice penale, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti: "375, comma 3,".

Art. 2.

1. Al Libro Secondo, Titolo VII, Capo I, del Codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 384-ter. (Circostanze speciali) - Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a 2/3 e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.

La pena è diminuita dalla metà a 2/3 nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonchè per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'Autorità di polizia o l'Autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori".

Art. 3.

1. All'articolo 376, comma 1, del Codice penale, dopo la parola: "nonchè" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 375, comma 1, lettera b), e".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2016

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