ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 13 maggio 2011, n. 80.
(Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2011)
Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per preventire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica italiana hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009.
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 maggio 2011
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ALLEGATO
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE
LE EVASIONI FISCALI DEL 9 APRILE 1996
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra gli Stati contraenti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 9 aprile 1996 (qui di seguito la Convenzione),
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Con riferimento all'articolo 2 della Convenzione "Imposte considerate", nell'elenco delle imposte italiane, le imposte di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), numero 3 - l'imposta locale sui redditi, e numero 4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, sono soppresse e sostituite dalla seguente: "3 - l'imposta regionale sulle attività produttive".
Art. 2.
Con riferimento all'articolo 3 della Convenzione "Definizioni generali", paragrafo 1, sottoparagrafo i), la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;".
Art. 3.
L'articolo 27 della Convenzione "Scambio di informazioni" è modificato come segue: "1. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro Enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'Autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perchè lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perchè dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.".
Art. 4.
Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro per via diplomatica il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo, che forma parte integrante della Convenzione, avrà effetto in entrambi gli Stati il, o successivamente al, 1° giorno del mese successivo all'ultima di tali notifiche.
Fatto in duplice esemplare a Lecce il 13 giugno 2009 nelle lingue italiana, russa ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.