ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69.

(Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019)

 

Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 

Obbligo di riferire la notizia del reato

1. All'articolo 347, comma 3, del Codice di procedura penale, dopo le parole: " nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)" sono inserite le seguenti: " , del presente Codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del Codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e comma 2, del medesimo Codice penale,".

 

Art. 2.

 

Assunzione di informazioni

 

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del Codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, del medesimo Codice, il Pubblico Ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

Art. 3.

 

Atti diretti e atti delegati

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del Codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del Codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, del medesimo Codice, la Polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal Pubblico Ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la Polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357".

Art. 4.

 

Introduzione dell'articolo 387-bis

del Codice penale in materia di violazione

dei provvedimenti di allontanamento

dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento

ai luoghi frequentati dalla persona offesa

 

1. Dopo l'articolo 387 del Codice penale è inserito il seguente: "Art. 387-bis. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del Codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo Codice è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni".

Art. 5.

 

Formazione degli operatori di Polizia

1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'Amministrazione di appartenenza.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Interno, della Giustizia e della Difesa.

 

Art. 6.

 

Modifica all'articolo 165 del Codice penale

in materia di sospensione condizionale della pena

 

1. All'articolo 165 del Codice penale, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonchè agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del Codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

 

Art. 7.

 

Introduzione dell'articolo 558-bis del Codice penale

in materia di costrizione o induzione al matrimonio

1. Dopo l'articolo 558 del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 558-bis. (Costrizione o induzione al matrimonio) - Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'Autorità derivante all'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 18.

La pena è da 2 a 7 anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni 14.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia".

Art. 8.

 

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani

per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70% di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

Art. 9.

 

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis

del Codice penale, nonchè al Codice delle leggi antimafia

e delle misure di prevenzione,

di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

1. All'articolo 61, n. 11-quinquies, del Codice penale, le parole: ", contro la libertà personale nonchè del delitto di cui all'articolo 572," sono sostituite dalle seguenti: "e contro la libertà personale,".

2. All'articolo 572 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "da 2 a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 3 a 7 anni";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.".

3. All'articolo 612-bis, comma 1, del Codice penale, le parole: "da 6 mesi a 5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 anno a 6 anni e 6 mesi".

4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "del delitto di cui all'articolo 612-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis".

5. All'articolo 8, comma 5, del Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: "di cui" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori".

Art. 10.

 

Introduzione dell'articolo 612-ter del Codice penale

in materia di diffusione illecita di immagini

o video sessualmente espliciti

1. Dopo l'articolo 612-bis del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-ter. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 5.000 a € 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da 1/3 alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al comma 4, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Art. 11.

 

Modifiche all'articolo 577 del Codice penale

 

1. All'articolo 577 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 1, dopo le parole: "o il discendente" sono inserite le seguenti: "anche per effetto di adozione di minorenne" e le parole: "o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente" sono sostituite dalle seguenti: "o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva";

b) al comma 2, dopo le parole: "l'altra parte dell'unione civile, ove cessata," sono inserite le seguenti: la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate," e dopo le parole: "la sorella," sono inserite le seguenti: "l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal Titolo VIII del Libro I del Codice civile,";

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al comma 1, numero 1, e al comma 2, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste".

Art. 12.

 

Modifiche al Codice penale in materia

di deformazione dell'aspetto della persona mediante

lesioni permanenti al viso, nonchè modifiche

all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Dopo l'articolo 583-quater del Codice penale è inserito il seguente:

"Art. 583-quinquies. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) - Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da 8 a 14 anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle Parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

2. All'articolo 576, comma 1, numero 5, del Codice penale, dopo la parola: "572," è inserita la seguente: "583-quinquies,".

3. All'articolo 583, comma 2, del Codice penale, il numero 4 è abrogato.

4. All'articolo 585, comma 1, del Codice penale, dopo la parola: "583-bis" è inserita la seguente: ", 583-quinquies".

5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" è inserita la seguente: "583-quinquies,";

b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" è inserita la seguente: "583-quinquies,".

Art. 13.

 

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-septies e 609-octies del Codice penale

 

1. All'articolo 609-bis, comma 1, del Codice penale le parole: "da 5 a 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 a 12 anni".

2. All'articolo 609-ter del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: "La pena è della reclusione da 6 a 12 anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis" sono sostituite dalle seguenti: "La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di 1/3 se i fatti ivi previsti";

2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore";

3) il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10".

3. All'articolo 609-quater del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi";

b) al comma 3, le parole: "3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "4 anni".

4. All'articolo 609-septies del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 609-bis e 609-ter";

b) al comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "12";

c) al comma 4, il numero 5) è abrogato.

5. All'articolo 609-octies del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "da 6 a 12 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 8 a 14 anni";

b) al comma 3, le parole: "La pena è aumentata se concorre taluna delle" sono sostituite dalle seguenti: "Si applicano le".

 

Art. 14.

 

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del Codice di procedura penale

e agli articoli 90-bis e 190-bis

del Codice di procedura penale

 

1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

"Art. 64-bis. (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al Giudice civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle Parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonchè dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente".

2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del Codice di procedura penale, le parole: "e alle case rifugio" sono sostituite dalle seguenti: ", alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato".

3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del Codice di procedura penale, le parole: "anni 16" sono sostituite dalle seguenti: "anni 18".

Art. 15.

 

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299

e 659 del Codice di procedura penale

 

1. All'articolo 90-ter del Codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Codice penale, nonchè dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice penale".

2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del Codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis".

3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del Codice di procedura penale, dopo le parole: "alla parte offesa" sono inserite le seguenti: "e, ove nominato, al suo difensore".

4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del Codice di procedura penale, le parole: "al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa" sono sostituite dalle seguenti: "alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del Codice penale, nonchè dagli articoli 582 e 583-quinquies del Codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1., e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, del Codice penale, il Pubblico Ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della Polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore".

 

Art. 16.

 

Modifica all'articolo 275 del Codice di procedura penale

 

1. All'articolo 275, comma 2-bis, del Codice di procedura penale, dopo la parola: "612-bis" è inserita la seguente: ", 612-ter".

 

Art. 17.

 

Modifiche all'art.13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,

in materia di trattamento psicologico per i condannati

per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari

o conviventi e per atti persecutori

 

1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nonchè agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo Codice, se commessi in danno di persona minorenne "sono sostituite dalle seguenti: " nonchè agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo Codice";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti Enti o Associazioni e gli Istituti penitenziari";

c) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori".

 

Art. 18.

 

Modifica all'art. 5-bis

del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

in materia di riequilibrio territoriale

dei centri antiviolenza

 

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: ", riservando un terzo" fino alla fine della lettera sono soppresse.

 

Art. 19.

 

Modifiche al D.L.vo 9 novembre 2007, n. 204,

recante attuazione della Direttiva n. 2004/80/CE

relativa all'indennizzo delle vittime di reato

 

1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: "la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "la Procura della Repubblica presso il Tribunale";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "Procura della Repubblica presso il Tribunale";

c) all'articolo 4, le parole: "Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Procura della Repubblica presso il Tribunale";

d) all'articolo 7, comma 1, le parole: "delle Procure generali presso le Corti d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "delle Procure della Repubblica presso i Tribunali".

 

Art. 20.

 

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122,

in materia di indennizzo in favore delle vittime

di reati intenzionali violenti

 

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: "comma 2, del Codice penale" sono inserite le seguenti: "nonchè per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del Codice penale".

 

Art. 21.

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Dato a Roma, addì 19 luglio 2019

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