ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 2 agosto 2004, n. 205.

(Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004)

 

Modifica dell'articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (1), le parole: ", sempre che quest'ultima non superi complessivamente 2 anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente 5 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero 2 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del Codice.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1989, pagg. 2738, 2981.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 2004

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