ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 22 luglio 2004, n. 194.
(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2004)
Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli assegni di pensione e gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare degli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, attribuiti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 novembre 1955, n. 1117, e successive modificazioni, corrisposti a cura della Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro di Roma, sono sostituiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo consenso espresso dall'avente diritto, dalla somma una tantum di cui al comma 2.
2. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, all'avente diritto che abbia espresso il proprio consenso in conformità al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, tramite l'Ambasciata d'Italia in Asmara, una somma una tantum pari al doppio del totale degli assegni in godimento negli ultimi 4 anni.
3. Le modalità di corresponsione della somma una tantum di cui al presente articolo, nonchè le informazioni da comunicare ai beneficiari, ai fini della manifestazione del consenso di cui al comma 1, sono definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in modo da assicurare che l'impegno di spesa si verifichi nell'anno 2004.
Art. 2.
1. La somma una tantum di cui alla presente legge, in caso di decesso del destinatario prima che sia stata corrisposta, non è percepibile dagli eredi.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a € 508.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 22 luglio 2004