ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 23 febbraio 2015, n. 19.
(Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015)
Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del Codice penale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Divieto di concessione dei benefici ai condannati
per il delitto di cui all'articolo 416-ter del Codice penale
1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: "delitto di cui all'articolo 416-bis del Codice penale", sono sostituite dalle seguenti: "delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del Codice penale".
Art. 2.
Modifica al Codice di procedura penale in materia
di scambio elettorale politico-mafioso
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del Codice di procedura penale, dopo le parole: "commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis", è inserita la seguente: ", 416-ter".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 febbraio 2015
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