ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85.

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006)

 

Modifiche al Codice penale in materia di reati di opinione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 241 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 12 anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche".

Art. 2.

1. L'articolo 270 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al comma 1, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

Art. 3.

1. L'articolo 283 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a 5 anni".

Art. 4.

1. L'articolo 289 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - E' punito con la reclusione da 1 a 5 anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte Costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni".

Art. 5.

1. L'articolo 292 del Codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00. La pena è aumentata da € 5.000,00 ad € 10.000,00 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a 2 anni.

Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali".

Art. 6.

1. L'articolo 299 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da € 100,00 ad € 1.000,00".

Art. 7.

1. L'articolo 403 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Si applica la multa da € 2.000,00 ad € 6.000,00 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto".

Art. 8.

1. L'articolo 404 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a 2 anni".

Art. 9.

1. All'articolo 405 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del culto cattolico" sono sostituite dalle seguenti: "del culto di una confessione religiosa";

b) alla rubrica, le parole: "del culto cattolico" sono sostituite dalle seguenti: "del culto di una confessione religiosa".

Art. 10.

1. L'articolo 406 del Codice penale è abrogato.

2. Al Libro secondo, Titolo IV, Capo I, del Codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Dei delitti contro le confessioni religiose".

Art. 11.

1. All'articolo 290, comma 1, del Codice penale, le parole: "con la reclusione da 6 mesi a 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00".

2. All'articolo 291 del Codice penale, le parole: "con la reclusione da 1 a 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00".

3. All'articolo 342 del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la reclusione fino a 3 anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da € 1.000,00 ad € 5.000,00";

b) al comma 3, le parole: "è della reclusione da 1 a 4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "è della multa da € 2.000,00 ad € 6.000,00".

Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del Codice penale sono abrogati.

Art. 13.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino ad € 6.000,00 chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;";

b) alla lettera b), la parola: "incita" è sostituita dalla seguente: "istiga".

Art. 14.

1. All'articolo 2 del Codice penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135".

Art. 15.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (7).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 2006

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 661.

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