ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 24 luglio 2007, n. 119.

(Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2007)

 

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino

e speleologico del Club alpino italiano

1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di € 500.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a € 500.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Contributo ordinario al Club alpino italiano

1. Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (1), è ulteriormente incrementato di € 220.000 per l'anno 2007, di € 60.000 per l'anno 2008 e di € 220.000 annui a decorrere dall'anno 2009.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a € 220.000 per l'anno 2007, a € 60.000 per l'anno 2008 e a € 220.000 annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2007

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(1) Ved. Boll. Lav. 1986, pag. 390.

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