ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 27 maggio 2015, n. 69.
(Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015)
Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonchè ulteriori modifiche al Codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 1.
Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia
di delitti contro la Pubblica amministrazione
1. Al Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-ter, comma 2, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "5";
b) all'articolo 32-quinquies, la parola: "3" è sostituita dalla seguente: "2";
c) all'articolo 35, comma 2, le parole: "15 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "3 mesi" e le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni";
d) all'articolo 314, comma 1, le parole: "da 4 a 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 4 anni a 10 anni e 6 mesi";
e) all'articolo 318, le parole: "da 1 a 5 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1 a 6 anni";
f) all'articolo 319, le parole: "da 4 a 8 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 a 10 anni";
g) all'articolo 319-ter:
1) al comma 1, le parole: "da 4 a 10 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 a 12 anni";
2) al comma 2, le parole: "da 5 a 12 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 a 14 anni" e le parole: "da 6 a 20 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 8 a 20 anni";
h) all'articolo 319-quater, comma 1, le parole: "da 3 a 8 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 anni a 10 anni e 6 mesi";
i) all'articolo 323-bis:
1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da 1/3 a 2/3";
2) la Rubrica e' sostituita dalla seguente: "Circostanze attenuanti".
Art. 2.
Modifica all'articolo 165 del Codice penale,
in materia di sospensione condizionale della pena
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 165 del Codice penale è inserito il seguente: "Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'Amministrazione lesa dalla condotta del Pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'Amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno".
Art. 3
Modifica dell'articolo 317 del Codice penale,
in materia di concussione
1. L'articolo 317 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 317. (Concussione) - Il Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni".
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 322-quater del Codice penale, in materia di riparazione pecuniaria
1. Dopo l'articolo 322-ter del Codice penale è inserito il seguente:
"Art. 322-quater. (Riparazione pecuniaria) - Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal Pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'Amministrazione cui il Pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno".
Art. 5.
Associazioni di tipo mafioso, anche straniere
1. All'articolo 416-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da 7 a 12 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 10 a 15 anni";
b) al comma 2, le parole: "da 9 a 14 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 12 a 18 anni";
c) al comma 4, le parole: "da 9 a 15 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 12 a 20 anni" e le parole: "da 12 a 24 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 15 a 26 anni".
Art. 6.
Integrazione dell'articolo 444 del Codice di procedura
penale, in materia di applicazione
della pena su richiesta delle Parti
1. All'articolo 444 del Codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del Codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato".
Art. 7.
Informazione sull'esercizio dell'azione penale
per i fatti di corruzione
1. All'articolo 129, comma 3, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice penale, il Pubblico ministero informa il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione".
Art. 8.
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190
1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (17), dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".
2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il 1° periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2".
3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
"32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del Codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza".
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 3452.
CAPO II
DISPOSIZIONI PENALI
IN MATERIA DI SOCIETA' E CONSORZI
Art. 9.
Modifica dell'articolo 2621 del Codice civile
1. L'articolo 2621 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2621. (False comunicazioni sociali) - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i Direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
Art. 10.
Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter
del Codice civile
1. Dopo l'articolo 2621 del Codice civile sono inseriti i seguenti: "Art. 2621-bis. (Fatti di lieve entità) - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
Art. 2621-ter. (Non punibilità per particolare tenuità) - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis".
Art. 11.
Modifica dell'articolo 2622 del Codice civile
1. L'articolo 2622 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2622. (False comunicazioni sociali delle società quotate) - Gli amministratori, i Direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da 3 a 8 anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le societa' emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".
Art. 12.
Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità
amministrativa degli enti in relazione ai reati societari
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'alinea è sostituito dal seguente: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote";
c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote";
d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote";
e) la lettera c) è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 2015