ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174.
(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 novembre 2011)
Disposizioni per la codificazione in materia di Pubblica amministrazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi Codici o Testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (1), che ha valore di legge di princìpi generali per le Amministrazioni pubbliche;
b) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (2);
d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (3).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonchè di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, di concerto con il Ministro per la Semplificazione Normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.L.vo n. 281/1997, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge n. 246/2005, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2011
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 2677.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 4; I.L.P. 2010, pag. 32.