ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 3 ottobre 2014, n. 145.
(Gazzetta Ufficiale n. 244, Suppl. Ord. n. 79, del 20 ottobre 2014)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei Bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2013, n. 148 (9), sono introdotte, per l'anno finanziario 2014, le variazioni di cui alle annesse Tabelle.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 2556, 3076; I.L.P. 2013, pag. 1572.
Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'Economia
e delle Finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: "59.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "99.000 milioni di euro".
2. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 148, le parole: "10.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "11.000 milioni di euro".
Art. 3.
Stato di previsione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e disposizioni relative
1. All'articolo 7 della legge 27 dicembre 2013, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto della somma di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (10), in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2014
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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 316.
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