ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 31 luglio 2006, n. 241.
(Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006)
Concessione di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a 3 anni per le pene detentive e non superiore a € 10.000 per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del Codice penale.
2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del Codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), comma 1;
2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);
5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, comma 6 (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del Codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del Codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi 1, 2 e 3;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1), e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo Testo unico, nonchè per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato Testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (2), e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (3).
3. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a 2 anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 31 luglio 2006
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 3112.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1991, pagg. 2296, 2305.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 2137.