ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251.
(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2005)
Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 62-bis del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62. Ai fini dell'applicazione del comma 1 non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, comma 1, numero 3), e comma 2, nei casi previsti dall'articolo 99, comma 4, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni".
2. All'articolo 416-bis del Codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "da 3 a 6 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 5 a 10 anni";
b) al comma 2, le parole: "4" e "9" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "7" e "12";
c) al comma 4, le parole: "4" e "10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "7" e "15" e le parole: "5" e "15" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "10" e "24".
3. All'articolo 418, comma 1, del Codice penale, le parole: "fino a 2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 4 anni".
Art. 2.
1. Al comma 1 dell'articolo 644 del Codice penale, le parole: "da 1 a 6 anni e con la multa da € 3.098 a € 15.493" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 10 anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000".
Art. 3.
1. Il comma 4 dell'articolo 69 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, comma 4, nonchè dagli articoli 111 e 112, comma 1, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
Art. 4.
1. L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di 1/3 della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena può essere aumentata fino alla metà:
1) se il nuovo delitto non colposo è della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei 5 anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al comma 2, l'aumento di pena è della metà.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al comma 1, è della metà e, nei casi previsti dal comma 2, è di 2/3.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al comma 2, non può essere inferiore ad 1/3 della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
Art. 5.
1. All'articolo 81 del Codice penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al comma 3, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad 1/3 della pena stabilita per il reato più grave".
2. All'articolo 671 del Codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del Codice penale".
Art. 6.
1. L'articolo 157 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 157 - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto e a 4 anni se si tratta di contravvenzione, ancorchè puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del comma 2.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di 3 anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, comma 2 e 3, nonchè per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".
2. All'articolo 158, comma 1, del Codice penale, le parole: "o continuato" e le parole: "o la continuazione" sono soppresse.
3. L'articolo 159 del Codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere;
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il 60° giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di 60 giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del Codice di procedura penale.
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".
4. All'articolo 160, comma 3, del Codice penale, le parole: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà" sono sostituite dalle seguenti: "ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, comma 2, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale".
5. All'articolo 161 del Codice penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: "Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, comma 2, di 2/3 nel caso di cui all'articolo 99, comma 4, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di 1/3 della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di 2/3 della pena e, comunque, di non oltre 15 anni".
2. Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è premesso il seguente: "01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i 70 anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del Codice penale".
3. Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti: "1. La pena della reclusione non superiore a 4 anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a 60 anni, se inabile anche parzialmente;
e) persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera 3 anni".
4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a 2 anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale".
5. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: "Art. 50-bis - (Concessione della semilibertà ai recidivi). - 1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei 2/3 della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno 3/4 di essa".
6. Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: "1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del Codice penale".
7. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 94 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (1), è inserito il seguente: "Art. 94-bis - (Concessione dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione dell'esecu-zione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i 3 anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale, possono essere concessi una sola volta".
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1990, pag. 3112.
Art. 9.
1. All'articolo 656 del Codice di procedura penale, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, comma 4, del Codice penale".
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del Codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti.
3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonchè dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 dicembre 2005