ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

(Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003)

 

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 55, comma 2, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, comma 2, del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi comune della Repubblica".

2. All'articolo 55 del citato Testo unico di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato Testo unico di cui al D.P.R. n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al comma 2, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (4), e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 2003

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 996; I.L.P. 1997, pag. 716.

 

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