ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 6 novembre 2007 , n. 211.
(Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2007)
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2007.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298 (1), sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 153; I.L.P. 2007, pag. 353.
Art. 2.
Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, le parole: "€ 640.787.000 " e "10.000 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "€ 625.707.000" e "11.500 milioni di euro".
Art. 3.
Stato di previsione del Ministero dell'Interno
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, è inserito il seguente: "4-bis. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (2), al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006".
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(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 4.
Allegati
1. Le modifiche alle unità previsionali di base ed alle funzioni obiettivo individuate per il 2007 negli allegati 1 e 2 alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 novembre 2007
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