ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

LEGGE 6 ottobre 2003, n. 292.

(Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2003)

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a € 7.110 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 2003

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ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA DI ALBANIA

SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA

DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE

DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Paesi, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio della Parte contraente con autoveicoli immatricolati nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2.

Il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di più di nove persone (autobus).

SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3.

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre località stabilite.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle normali necessità del traffico.

Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, purchè vi siano posti liberi.

Art. 4.

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo.

Art. 5.

Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione.

Non si possono assolvere con servizi regolari necessità già assicurate soddisfacentemente da servizi ferroviari e stradali già esistenti.

L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sul proprio territorio su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo.

L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte contraente nel cui territorio l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.

Per tali domande approvate in sede di Commissione mista prevista dall'art. 28 del presente Accordo, saranno rilasciate dalle due Parti contraenti le autorizzazioni che consentono di eseguire il trasporto nel proprio territorio.

Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione, o copia conforme della stessa, rilasciata dall'Autorità competente.

Art. 6.

Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente, salvo diverse intese tra le Autorità competenti.

SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7.

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.

I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

SERVIZI A NAVETTA

Art. 8.

Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organizzato per trasportare dallo stesso luogo di partenza ad uno stesso luogo di soggiorno, di vacanza o di interesse turistico viaggiatori preventivamente costituiti in gruppi per la durata del soggiorno previsto e per riportare ciascun gruppo allo stesso luogo di partenza con un ulteriore viaggio al termine del periodo di soggiorno previsto. I viaggiatori che hanno effettuato insieme il viaggio fino al luogo di soggiorno debbono effettuare insieme il viaggio di ritorno, salvo diverse intese tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Solo i viaggi effettivi di andata e ritorno fanno parte del servizio a navetta, dovendosi effettuare a vuoto il primo viaggio di ritorno e l'ultimo di andata.

Art. 9.

Per effettuare il servizio a navetta, di cui ai precedente art. 8, tra due località, una situata nel territorio di una Parte contraente e l'altra nel territorio dell'altra Parte contraente, è necessario ottenere l'autorizzazione delle due Parti contraenti.

L'autorizzazione è attribuita alle imprese sulla base di domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente sul cui territorio l'impresa ha sede.

La domanda deve indicare la finalità del servizio, l'itinerario, il numero dei viaggi, le date dei viaggi stessi, il numero dei viaggiatori in totale e per ciascun viaggio e tutte le altre indicazioni richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione corrispondente, l'Autorità competente della Parte contraente che ha ricevuto le domande trasmette all'Autorità competente dell'altra Parte le domande ammesse, corredate dalla documentazione prescritta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

SERVIZI OCCASIONALI

Art. 10.

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo una delle modalità seguenti:

a) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

b) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese ed il veicolo deve ritornare:

- vuoto;

- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

- oppure con viaggiatori, arrivati per nave o per aereo in un porto o aeroporto dello stesso Paese in cui si trova il porto o aeroporto nei quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;

c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente.

Art. 11.

I servizi previsti alle lettere a) e b), del precedente art. 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.

In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di sè un elenco nominativo dei viaggiatori.

Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione mista di cui all'art. 28 del presente Accordo.

Nel caso previsto dalla lettera c) dello stesso art. 10 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui, ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art. 28 del presente Accordo.

ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 12.

Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte contraente del Paese in cui l'impresa stessa ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte contraente al fine di ottenere la relativa autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione richiesta.

L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Successivamente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

II - TRASPORTO DI MERCI

TRASPORTI TRA I DUE PAESI

E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 13.

L'impresa che effettua il trasporto di merci con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dai successivi artt. 14 e 15 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione mista, prevista all'art. 28, sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali.

Art. 14.

Fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:

1) i trasporti funebri;

2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;

3) i trasporti per trasloco di mobili e masserizie;

4) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

5) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenenti;

6) i trasporti postali;

7) i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;

8) i trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;

9) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;

10) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;

11) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;

12) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonchè il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;

13) i trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione;

14) i trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione;

15) i trasporti di api e avannotti;

16) i veicoli adibiti al soccorso di veicoli in avaria.

Art. 15.

L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa di effettuare trasporti con il veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno, autoarticolato) per i quali sia stata rilasciata, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti determinano di comune accordo il numero delle autorizzazioni al trasporto internazionale da rilasciarsi ogni anno.

I trasporti in transito nel territorio delle Parti contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 16.

Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese contraente ed un Paese terzo, salvo apposita autorizzazione speciale dell'altro Paese.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 17.

I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi nazionali competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

Art. 18.

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto di viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti contraenti.

Art. 19.

I trasportatori e il personale impiegati sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità competenti della Parte contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

Art. 20.

I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto.

La Commissione mista indicata nell'articolo 28 potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

Art. 21.

Ciascuna Parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.

Le Parti contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

Art. 22.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che non siano ceduti.

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte contraente.

Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

Art. 23.

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni nè restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

Art. 24.

I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

Per le Parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

Art. 25.

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

Art. 26.

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte contraente, l'Autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato deve - su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente - applicare una delle seguenti sanzioni:

a) avvertimento;

b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti c) o d);

c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;

d) una delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti nel Paese del vettore, in caso di trasporto di viaggiatori.

Art. 27.

Tutte le questioni riferentesi all'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 28.

E' istituita una Commissione mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti, con i seguenti compiti:

a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti contraenti;

b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori previste dagli artt. 5, 9 e 11;

c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 13 o l'esenzione da autorizzazione nei trasporto bilaterale;

d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9, 11 e 13 e stabilire le modalità di rilascio;

e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

e) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Autorità competenti delle Parti contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti contraenti.

Le determinazioni della Commissione mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Il presente Accordo sarà soggetto ad approvazione da parte dei due Paesi contraenti secondo la legislazione nazionale di ciascun Paese ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di approvazione.

Il presente Accordo sarà valido per un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore e sarà prorogato automaticamente di anno in anno se una delle Parti contraenti non lo denuncia prima di tre mesi dalla scadenza.

Fatto a Tirana il 5 aprile 1993 in quattro esemplari, due in lingua italiana e due in lingua albanese, facenti tutti ugualmente fede.

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