ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI
LEGGE 8 giugno 2011, n. 85.
(Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011)
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (1), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi";
b) all'articolo 2, comma 3, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "90 giorni";
c) all'articolo 2, comma 7, le parole: "2 anni" sono sostituite dalle seguenti: "3 anni";
d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei 30 giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 150 giorni";
e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a tutti gli Enti territoriali per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione";
f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: "36 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi";
g) all'articolo 27, comma 1, le parole: "24 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "30 mesi".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano nei riguardi dei procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, 2° periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 giugno 2011
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 1286; I.L.P. 2009, pag. 998.