ATTI LEGISLATIVI O REGOLAMENTARI

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2018.

(Agenzia delle Entrate)

 

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

DISPONE

1. Ambito di applicazione

1.1. La definizione agevolata di cui all'articolo 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento) del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito decreto) si applica agli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e agli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, numero 44, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1.2. La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero disciplinata dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto si applica agli atti notificati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data. Sono definibili gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 (Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Sono, altresì, definibili gli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA all'importazione.

1.3. La definizione agevolata disciplinata dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto si applica agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 218 del 1997, notificati entro il 24 ottobre 2018 dall'Agenzia delle entrate, per i quali alla predetta data non è stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento.

1.4. La definizione agevolata disciplinata dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto si applica agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 218 del 1997, sottoscritti con l'Agenzia delle entrate entro il 24 ottobre 2018, non perfezionati e ancora perfezionabili alla stessa data.

1.5. Sono esclusi dalla definizione agevolata tutti gli atti relativi alla procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, numero 227, compresi eventuali atti emessi a seguito del mancato perfezionamento della medesima procedura.

2. Somme dovute e modalità di versamento

2.1. Sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi indicati nell'atto oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 2 del decreto, con esclusione solo degli importi per sanzioni amministrative, interessi, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5 del medesimo articolo, ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica. Qualora l'atto definibile non richieda il pagamento di tributi e contributi, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all'ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio competente.

2.2. Per il versamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2.3. Per ciascun atto definito va utilizzato un distinto modello F24 o F23.

2.4. Per la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto unitamente all'atto da definire, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1., il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riguardo al modello F24, l'anno di riferimento. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della 1ª rata entro il termine del 23 novembre 2018 o, se più ampio, entro il termine utile per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 218 del 1997. In tale ultima ipotesi il termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 1997, presentate entro il 23 ottobre 2018.Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall'entrata in vigore del presente decreto, a tali istanze.

2.5. Ai fini della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, per il versamento delle somme dovute di cui al precedente punto 2.1. il contribuente:

- per la compilazione del modello F24 indica i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l'accertamento con adesione reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell'invito ricevuto, l'anno di riferimento e il codice atto 99999999107;

- per la compilazione del modello F23 utilizza i codici tributo e il codice ufficio riportati nell'invito ricevuto e nel campo 10. "Estremi dell'atto o del documento" i seguenti dati: campo anno 2018, campo numero 99999999107.

La definizione degli inviti al contraddittorio si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della 1ª rata entro il termine del 23 novembre 2018.

2.6. Per la definizione agevolata degli accertamenti con adesione il contribuente utilizza i dati presenti nel prospetto per la compilazione del modello F24 o modello F23 ricevuto al momento della sottoscrizione dell'avviso di accertamento con adesione, indicando i codici tributo relativi alle somme dovute di cui al precedente punto 2.1., il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, con esclusivo riferimento al modello F24, l'anno di riferimento, con la seguente precisazione: tenuto conto che nel predetto prospetto i tributi oggetto di adesione sono indicati unitamente agli interessi, può essere richiesta assistenza all'ufficio col quale è stato sottoscritto l'accertamento con adesione per la determinazione delle somme dovute. La definizione si perfeziona con il versamento in unica soluzione o della 1ª rata entro il termine del 13 novembre 2018.

2.7. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla 1ª devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della 1ª rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2.8. Per la definizione agevolata degli atti di accertamento previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012 sono dovuti, oltre agli importi di cui al punto 2.1., gli interessi di mora indicati all'articolo 2, comma 5, del decreto, previsti dall'articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, relativamente alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, a decorrere dall'1 maggio 2016 e fino alla data del pagamento. Il contribuente manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'Ufficio delle dogane o all'Ufficio dei monopoli che ha emesso l'atto di accertamento e che comunica, con le stesse modalità, l'importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora. Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta modello A 22 recante l'indicazione "adesione alla definizione agevolata 2018". All'Ufficio dei monopoli il versamento va effettuato sul conto corrente postale intestato al medesimo ufficio.

3. Ulteriori disposizioni

3.1. Per data di notifica si intende quella in cui la stessa si perfeziona per il contribuente.

3.2. Entro 10 giorni dal versamento in unica soluzione o della 1ª rata, il contribuente consegna all'Ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento.

3.3. Gli Uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Motivazioni

Il presente provvedimento, adottato d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è emanato in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che prevede la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate e degli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione consente ai contribuenti di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, indicate negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione delle sanzioni, degli interessi, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto, e gli eventuali accessori. Nei casi in cui nell'atto non sono indicati tributi e contributi e in assenza di importi da versare, il provvedimento dispone che i contribuenti manifestino la volontà di aderire tramite una comunicazione, in carta libera, in cui dichiarano di voler perfezionare il procedimento di accertamento definibile in via agevolata. La comunicazione va presentata agli Uffici competenti entro gli stessi termini per il versamento previsti per ciascun procedimento. Tale ipotesi può verificarsi, a titolo esemplificativo, in caso di rettifica di minor perdita, di rettifica di imponibile IRES o IRPEF nei confronti dei soggetti che producono redditi in forma associata di cui all'articolo 5 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di soggetti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto Testo unico, oppure di atti di recupero delle sanzioni e degli interessi derivanti dall'indebito utilizzo di crediti d'imposta esistenti.

Per quanto riguarda gli atti emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la disposizione consente ai contribuenti di definire gli atti di accertamento di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, notificati entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento integrale delle somme dovute per le sole imposte, con esclusione delle sanzioni, degli interessi - ad eccezione di quelli in parte dovuti per le risorse proprie tradizionali - e degli eventuali accessori. Infatti, relativamente alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, la disposizione prevede anche il pagamento degli interessi di mora di cui all'articolo 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, a decorrere dall'1 maggio 2016 e fino alla data del pagamento medesimo.

Il provvedimento individua puntualmente, oltre all'ambito applicativo della disposizione, anche le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili.

Sono definibili gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 nonché gli atti di recupero per la riscossione dei crediti di cui ai commi da 421 a 423 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, notificati entro il 24 ottobre 2018.

Il provvedimento precisa che tali atti possono essere definiti dai contribuenti versando soltanto le maggiori imposte e i contributi entro il 23 novembre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine per presentare ricorso. In questo caso, nel computo del termine per il pagamento si tiene conto anche dei periodi che sospendono il termine per presentare ricorso nelle ipotesi in cui il contribuente abbia già presentato, prima del 24 ottobre 2018, una istanza di accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento oppure un'istanza di scomputo delle perdite (modello IPEC e/o modello IPEA).

Non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24 ottobre 2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente al 24 ottobre 2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 dello stesso decreto-legge.

Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l'istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.

Per gli inviti al contraddittorio in cui sono quantificate le maggiori imposte e i contributi, notificati al contribuente entro il 24 ottobre, il provvedimento precisa che possono essere definiti, sempreché alla stessa data non sia stato ancora sottoscritto e perfezionato un avviso di accertamento con adesione o notificato un avviso di accertamento, versando gli importi entro il 23 novembre 2018.

Gli avvisi di accertamento con adesione, sottoscritti e non ancora perfezionati alla data del 24 ottobre 2018 e per i quali alla stesa data non è ancora decorso il termine di 20 giorni per il versamento e il perfezionamento del- l'adesione, possono essere definiti versando i tributi ed i contributi dovuti entro il 13 novembre 2018.

Sono altresì indicate le regole per la definizione degli atti del procedimento di accertamento con riferimento ai pagamenti rateali e le attività degli Uffici in ordine all'assistenza da fornire ai contribuenti che intendono avvalersi delle modalità di definizione previste dal decreto e agli operatori professionali.

Il provvedimento precisa, altresì, i termini e le modalità di pagamento per quanto riguarda gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 [art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4];

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 358 del 28 febbraio 2018 (art. 6, comma 1; art. 7, comma 1);

decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;

decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni: Disciplina in tema di monitoraggio fiscale;

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni;

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernente le imposte ipotecaria e catastale;

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: Disposizioni ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni: Istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

legge 27 luglio 2000, n. 212: Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione;

Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'unione europea;

legge 15 dicembre 2014, n. 186: Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di antiriciclaggio;

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

decreto-legge 23 ottobre 2018; n. 119: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

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