AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

 

DELIBERA 22 dicembre 2020.

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021)

 

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2021. (Delibera n. 225/2020).

 

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

DEI TRASPORTI

 

...omissis...

 

Delibera:

 

Art. 1.

 

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:

a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);

b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;

c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti);

d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);

e) operazioni e servizi portuali;

f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;

g) servizio taxi;

h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

i) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;

j) servizi di trasporto di passeggeri su strada.

2. Sono tenuti altresì all'obbligo di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità gli operatori che esercitano le seguenti attività:

a) servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;

b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;

c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci. Agli stessi operatori si applicano, tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3 e 4, comma 3.

3. Sono individuate, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al precedente comma 2, lettera a), e, in quanto tali soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2020, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi nonchè trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 chilogrammi.

4. Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.

5. In caso di ricavi generati da imprese riunite in consorzio, il contributo è versato dal consorzio per le prestazioni di competenza.

Le imprese consorziate sono comunque tenute all'assolvimento dell'obbligo dichiarativo e, in relazioni alle prestazioni estranee al consorzio, a quello contributivo.

6. Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2020. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dall'1 gennaio 2021, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.

Art. 2.

 

Misura del contributo

 

1. Per l'anno 2021, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissato nella misura dello 0,6‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera, in misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge.

2. Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS.

3. Dal totale dei ricavi sono esclusi:

(i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera;

(ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero;

(iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico;

(iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale;

(v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'"equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS Spa;

(vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;

(vii) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili;

(viii) sopravvenienze attive da fondo rischi.

4. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del contributo dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.

5. Dal totale dei ricavi sono esclusi:

(i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto;

(ii) negli altri casi, nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo;

(iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.

6. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi:

(i) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità;

(ii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.

7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 1.800, cifra individuata quale soglia di esenzione.

8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:

a) per il trasporto passeggeri:

a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tabella A, parte terza, 127-novies, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;

a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972;

b) per il trasporto merci:

b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;

b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. In tal modo le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.

9. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:

a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale;

b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.

Art. 3.

 

Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2021 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto ad un terzo dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2021 e quanto ai residui 2/3 entro e non oltre il 29 ottobre 2021. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.

3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, il versamento del contributo per l'anno 2021 è sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità.

Art. 4.

 

Dichiarazione

1. Il legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente art. 1 con un fatturato superiore ad € 3.000.000, prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi, entro il 30 aprile 2021, dichiara all'Autorità i dati anagrafici ed economici richiesti nel modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità, dando notizia a quest'ultima dell'avvenuto versamento.

2. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonchè l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. In relazione ai soggetti come individuati nell'art. 1, comma 2, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al Giudice amministrativo.

Art. 5.

 

Disposizioni finali

1. La presente delibera è sottoposta ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Una volta divenuta esecutiva, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, unitamente al Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge predisposto dagli uffici, sul sito internet dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

2. Il Segretario generale dell'Autorità effettua gli atti necessari per dare esecuzione alla presente delibera anche attraverso istruzioni tecniche da fornire agli operatori del settore dei trasporti per il versamento e la dichiarazione del contributo.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

 

Torino, 22 dicembre 2020

 

 

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