AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

 

DELIBERAZIONE 3 novembre 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27 dicembre 2010)

 

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011.

IL CONSIGLIO

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Obbligo di richiesta del CIG

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture devono obbligatoriamente:

a) richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato "Numero gara", attraverso il Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), disponibile nell'area servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;

b) provvedere all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la gara. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG.

2. La richiesta del CIG è obbligatoria per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e dal valore del contratto con esclusione delle gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006;

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

Art. 2.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;

b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 3.

Esenzioni dalla contribuzione

1. Sono esentate dall'obbligo della contribuzione esclusivamente le seguenti fattispecie:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 per i soggetti di cui all'art. 2, lettera a);

b) i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000 per i soggetti di cui all'art. 2, lettera b).

Art. 4.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 5 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara
Quota per le stazioni appaltanti Quota per ogni
partecipazione
inferiore a € 40.000 Esente Esente
uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 30 Esente
uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 225 20
uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 225 35
uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 375 70
uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 375 80
uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 600 140
uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 800 200
uguale o maggiore a € 20.000.000 800 500

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 5.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 2, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (11).

3. I soggetti di cui all'art. 2, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 4, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo:

http://www.avcp.it/riscossioni.html

---------

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 6.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 7.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 8.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. Il presente provvedimento entra in vigore l'1 gennaio 2011.

Roma, 3 novembre 2010

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda