AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

 

DELIBERAZIONE 26 gennaio 2006.

(Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006)

 

Indicazione delle modalità attuative dell'articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA

SUI LAVORI PUBBLICI

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (25), e successive modificazioni;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 8, comma 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 2, pag. 82; 1999, pag. 3125.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Fascia di importo
(in migliaia di euro)
Quota per le stazioni appaltanti (in euro) Quota per ogni partecipante (in euro)
Da 0 a 150 50,00 20,00
Da 150 a 500 150,00 30,00
Da 500 a 1.000 250,00 50,00
Da 1.000 a 5.000 400,00 80,00
Oltre 5.000 500,00 100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari al 2,5% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a) del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione all'atto dell'attivazione delle procedure di selezione del contraente. Tale pagamento avviene al momento dell'attribuzione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) del presente provvedimento sono tenuti al pagamento del contributo da essi dovuto entro 30 giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. I soggetti contribuenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione e il proprio codice fiscale; i soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono altresì indicare il codice identificativo della procedura di riferimento di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici al seguente indirizzo: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c) secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'attivazione delle procedure telematiche di riscossione, di cui verrà data notizia sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti di cui all'art. 1, va effettuato con le seguenti modalità:

a) presso la Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, a favore della contabilità speciale n. 1493, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici presso la Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma;

b) sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma, contabilità speciale n. 1493 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. In entrambe le modalità previste dal comma 1 del presente articolo i soggetti contribuenti di cui all'art. 1, lettere a) e b) del presente provvedimento devono indicare, a titolo di causale, ogni utile riferimento per l'individuazione della procedura cui la contribuzione si riferisce.

3. In sede di prima applicazione e fino all'attivazione delle procedure di attribuzione del codice informatico di cui all'art. 3, comma 1 i soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 2 entro 30 giorni dall'attivazione di ciascuna procedura di selezione del contraente.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno 20 febbraio 2006.

Roma, 26 gennaio 2006

 

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