AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 6 aprile 2005 (n. 3/2005).
(Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2005)
Appalti misti e requisiti di qualificazione (Determinazione n. 3/2005).
IL PRESIDENTE
...omissis...
Il Consiglio ritiene che:
- nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto stesso, a prescindere dalla rilevanza economica;
- le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (10) e successive modificazioni in materia di qualificazione si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture;
- nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente evidenziate le categorie e le classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50% dell'importo dell'appalto; i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione di detti lavori;
- negli appalti misti, qualora la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50% dell'appalto, superi la soglia dei 20.658.276 di euro, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (11), per cui l'impresa concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, dovrà dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a 3 volte l'importo a base di gara; detto requisito di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è comprovato esclusivamente con riferimento alla cifra d'affari in lavori, e non anche in servizi e forniture.
Roma, 6 aprile 2005
---------
(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3125.
(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2440.