AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 10 dicembre 2009 (n. 722/09/Cons).

(Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2010)

 

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2010 (Deliberazione n. 722/09/Cons).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2010, la contribuzione di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (24), dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, come individuati nell'art. 1, lettere da a) a g) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2002, è fissata in misura pari all'1,5‰ dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di cui al comma 1 assumono rilievo i soli ricavi ottenuti nel settore delle comunicazioni.

3. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a € 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2009.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo, da eseguire entro il 30 aprile 2010 sarà effettuato secondo le istruzioni che verranno pubblicate sul sito web dell'Autorità a partire dall'1 gennaio 2010.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2010, i dati anagrafici ed economici richiesti.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzato l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

3. In fase di prima attuazione è consentito, in alternativa, produrre copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 2 e 3, nonchè l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge n. 249/1197.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera sostituisce integralmente la delibera n. 638/09/CONS ed ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 10 dicembre 2009

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