AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 11 novembre 2010 (n. 599/10/CONS).

(Gazzetta Ufficiale n. 1, Suppl. Ord., del 3 gennaio 2011)

 

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011 (Deliberazione n. 599/10/CONS).

L'AUTORITA'

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Per l'anno 2011, la contribuzione di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (12), dovuta all'Autorità dai soggetti operanti nel mercato delle comunicazioni, è fissata in misura pari allo 1,8‰ dei ricavi risultanti nell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. Sul sito web dell'Autorità saranno pubblicate le istruzioni relative all'applicazione della presente delibera e, in particolare, alle modalità per il versamento del contributo.

2. Il contributo è determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi, conseguiti nel settore delle comunicazioni, risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera impositiva annuale, al netto delle quote di ricavo riversate ad operatori terzi. Le ipotesi in cui è ammesso escludere le quote di ricavo riversate ad operatori terzi dalla base di calcolo per la determinazione dell'ammontare del versamento dovuto sono specificamente indicate nelle istruzioni di cui al comma 1.

3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano il contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando la misura di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

4. La base imponibile rilevante ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è determinata al netto delle quote di ricavi riversate agli operatori terzi.

5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

6. La società capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna società, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nel mercato di competenza dell'Autorità.

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.

Art. 2.

Esenzioni

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore ad € 500.000, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2010.

Art. 3.

Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2011, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca nazionale del lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 4.

Soggetti tenuti al versamento

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 1 comma 66 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dichiarano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2011, i dati anagrafici ed economici e trasmettono i documenti contabili nel rispetto delle istruzioni sul versamento del contributo che sono allegate alla presente delibera e di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere inviata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui ai commi 1 e 2, nonché l'indicazione, negli stessi modelli, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (13).

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(13) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pagg. 3279, 3280.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 11 novembre 2010

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