AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

DELIBERAZIONE 21 maggio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2003)

 

Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (17) (Delibera n. 170/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

...omissis...

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi

1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalità attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000 (18), al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari all'1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1% del fatturato, fino ad un massimo di € 78.016 se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di € 16.718 se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di € 11.145 se emittente radiofonica locale.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità.

Napoli, 21 maggio 2003

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 245; I.L.P. 2000, pag. 121.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3490.

 

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